Tutela dell’ambiente e della salute: in G.U.U.E. il regolamento 2024/1787 per la riduzione delle emissioni di metano del settore energetico

La Redazione
16 Luglio 2024

È stato pubblicato nella GUUE del 15 luglio 2024 il regolamento (UE) 2024/1787 che stabilisce standard e limiti alle emissioni di metano nel settore dell'energia, volto a tutelare l'ambiente e la salute umana. Il regolamento, che introduce nuove norme per migliorare la misurazione e la riduzione delle emissioni di metano rendendo obbligatoria l'individuazione e la riparazione delle perdite e vietando pratiche dannose per l'ambiente, prevede inoltre delle restrizioni, che si estenderanno anche alle importazioni di petrolio, carbone e gas naturale nell'Unione Europea.

Il 15 luglio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il primo regolamento dell'UE per la riduzione delle emissioni di metano. Il regolamento (UE) 2024/1787 del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942, che fissa nuovi e rigidi limiti alle emissioni prodotte dalle attività legate ai combustibili fossili in tutti gli Stati membri dell'UE, si inserisce nell'obiettivo della lotta contro le emissioni di metano che “non solo sarebbe positiva per l'ambiente e il clima, ma migliorerebbe anche la protezione della salute umana”. Le restrizioni stabilite dal regolamento si applicheranno anche alle importazioni provenienti da coloro che esportano petrolio, carbone e gas naturale e che riforniscono l'Unione Europea.

Le norme introdotte dal regolamento 2024/1787/UE prevedono una migliore misurazione, comunicazione e verifica delle emissioni di metano del settore energetico, una rapida riduzione delle emissioni attraverso l'obbligo di individuare e riparare le perdite e il divieto delle pratiche di venting e flaring dannose all'ambiente e che consistono nel rilascio di metano in atmosfera tramite combustione incompleta o sfiato di gas di scarico.

Il nuovo regolamento introduce anche un requisito di trasparenza sulle importazioni di metano, che richiede la raccolta di informazioni su Stati e società esportatori, al fine di stabilire un profilo di intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione, calcolata secondo una metodologia che verrà integrata al presente regolamento dalla Commissione  entro il 5 agosto 2027 «definendo la metodologia di calcolo, al livello del produttore, dell'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione. Tale metodologia tiene conto dei diversi processi di produzione e delle condizioni del sito, nonché delle metodologie e migliori pratiche internazionali esistenti per il calcolo dell'intensità di metano. Tale metodologia è non discriminatoria ed è fondata su criteri trasparenti e oggettivi. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione ne informa il gruppo di coordinamento per il petrolio, il gruppo di coordinamento del gas, il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e altri portatori di interessi pertinenti».