Istanza di rinvio per legittimo impedimento: idoneità e tempestività del deposito a mezzo PEC
22 Luglio 2024
Massima Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza, costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore per adesione all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dalla Unione Camere Penali, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata a condizione che l'istanza risulti depositata e, dunque, accettata dal sistema informatico entro le 24 ore del giorno di scadenza del termine fissato per il deposito. Il caso Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di rigetto dell'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà, relativamente alla pena di un anno, quattro mesi e tre giorni di reclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di pene. Nella specie, deduceva la violazione degli artt. 121, 178 lett. c), 127, 420-ter e 678 c.p.p. ed eccepiva la nullità per omessa valutazione della richiesta di rinvio della trattazione, dovuta ad adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dalla Unione Camere Penali, evidenziando che, nonostante due giorni prima della data di udienza, venisse comunicato dal difensore di fiducia l'adesione all'astensione tramite invio a mezzo PEC entro il termine previsto dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, il Tribunale procedeva con nomina di un difensore di ufficio. Dal verbale di udienza, infatti, risultava che il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell'assenza del difensore di fiducia, nominava un difensore prontamente reperibile e rigettava l'istanza di legittimo impedimento siccome depositata oltre il termine previsto dall'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze fissato in due giorni prima della data fissata. La questione La Suprema Corte di Cassazione veniva chiamata a dirimere la questione relativa sia alla legittimità che alla tempestività della trasmissione a mezzo PEC alla cancelleria del giudice procedente dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia e alle conseguenze dell'omessa valutazione di tale richiesta da parte del giudice procedente con compromissione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di fiducia (art. 6 comma 3 lett. c) CEDU). La soluzione giuridica La Suprema Corte di Cassazione, in via preliminare, affermava il principio – ormai consolidato - secondo cui, nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza, costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, entro un termine utile alla celebrazione dell'udienza. Infatti, nella fase di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, il legittimo impedimento del difensore è questione rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (sez. I, 18 marzo 2021, n. 15868; sez. I, 17 luglio 2020, n. 21981). In ordine alle modalità di trasmissione, in conformità al dettato normativo - art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – è ammesso ogni mezzo, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente, purché almeno due giorni prima della data di udienza fissata. Ai fini del computo del termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, entro cui deve pervenire la comunicazione mediante atto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero procedente, le unità di tempo, essendo detto termine fissato solo nel momento finale, si computano intere e libere, in applicazione dell'art. 172, comma 5, c.p.p., con conseguente esclusione dal calcolo del dies ad quem e senza che, nell'ipotesi di scadenza in giorno festivo, possa trovare applicazione la proroga al giorno successivo non festivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (sez. I, 10 ottobre 2019, n. 488433). Nel caso de quo, il Tribunale di Sorveglianza, pur riconoscendo l'idoneità dell'istanza per adesione all'astensione del difensore a rinviare l'udienza – non rientrando infatti il processo innanzi la giurisdizione di sorveglianza una prestazione indispensabile per cui non è consentita l'adesione - decideva di trattare la causa con un difensore di ufficio ritenendo come non pervenuta la suddetta richiesta perché tardivamente trasmessa alla cancelleria: la PEC veniva accettata dal server alle ore 22.28 del 16 aprile 2023, dunque, secondo l'assunto del giudice di sorveglianza oltre i termini di cui sopra non essendo ammesso il deposito di atti presso l'ufficio oltre l'orario di apertura dello stesso. Pertanto, sulla base della non tempestività del deposito celebrava l'udienza concludendo per il rigetto dell'istanza di applicazione di pena alternativa alla detenzione. La giurisprudenza di legittimità, nel ritenere ammissibile il ricorso con rinvio per la trattazione del merito, affronta e risolve il problema della tempestività del deposito telematico fissando le coordinate ermeneutiche dell'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022 attuativo della riforma Cartabia. Partendo dalla lettura dell'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022, la Corte chiarisce che, fino alla piena operatività delle disposizioni sul processo penale telematico con inserimento di uno specifico atto nel portale, è ammesso l'invio a mezzo PEC di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 87 comma 6-bis e 6-ter. Il deposito ha valore legale se effettuato agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati nei provvedimenti del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, e se eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza previsto dalla legge. L'avvenuto deposito, del resto, è attestato dalla cancelleria e/o segreteria ricevente con annotazione della data di ricezione. Alla luce della normativa di riferimento, la Corte, cogliendo la ratio della riforma orientata a promuovere celerità ed efficienza del processo penale, argomenta in senso contrario al Tribunale di sorveglianza deducendo l'erronea impostazione assunta in sede di ordinanza di rigetto. Innanzitutto, il deposito a mezzo PEC dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è da considerarsi modalità idonea e, soprattutto, è da ritenersi tempestivo perché avvenuto entro le 24 ore del giorno di scadenza del termine “di cui al combinato disposto richiamato, secondo quanto previsto dall' art. 87-bis, comma 1, ult. parte, d.lgs. n. 150/2022 che non rinvia, in parte qua, all'art. 172, comma 6, c.p.p. (a mente del quale il termine si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico).” Il deposito, infatti, coincide con la data di acquisizione/ricezione della PEC dal sistema ricevente, dunque “con riferimento all'art. 24, commi 1 e 4, l. n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020, a mente del quale il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza” (sez. III, 17 novembre 2021, n. 46827)”. Osservazioni Sul piano sistematico, dunque, l'impostazione adotta dalla Suprema Corte è perfettamente coerente con il principio vigente in tema di notifiche eseguite in via telematica in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b) d.l. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione 5 e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Tale visione non tiene conto del progresso tecnologico e, soprattutto, della ratio fondante delle riforme attuali ispirate da esigenze progressiste e, sul piano pratico, da necessità di semplificazione e snellimento del processo penale. Anche in altre sedi, del resto, la Suprema Corte – seppur in tema di impugnazioni – aveva applicato l'art. 87-bis, comma 1, ult. parte, d.lgs. n. 150/2022 in modo puntuale valorizzandone il portato letterale e il contesto sistematico in cui si colloca la riforma Cartabia e, soprattutto, promuovendone lo scopo cui la disciplina tende. Infatti, con la sentenza del 14 giugno 2023, n. 31230, i giudici di legittimità affermano che l'atto di impugnazione è tempestivo se accettato dal sistema informatico entro le 24 ore del giorno di scadenza fissato per il deposito. Applicare il tradizionale sistema di ricezione atti, basato sull'apertura degli uffici, ci pone su posizioni del tutto antitetiche rispetto alla volontà del legislatore allontanandoci in modo del tutto irrazionale dal nuovo processo penale telematico, frustandone gli ambiziosi obiettivi ormai non più procrastinabili ai tempi del PNRR per la realizzazione di una riforma organica della giustizia. |