Rito appalti: estensione dell’orario “limite” del deposito telematico della memoria nel giorno di scadenza

25 Luglio 2024

Stante l'incertezza generata dall'art. 4, comma 4, disp. att. al c.p.a. in ordine all'orario “limite” di deposito delle memorieex art. 73 c.p.a., va privilegiata un'interpretazione maggiormente estensiva che garantisca la facoltà alla parte di depositare gli atti in modalità telematica “fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito” e, in caso di contestazione, va accodata la rimessione in termini per errore scusabile.

Il caso e la tesi del ricorrente. Nell'ambito di un appalto di pubbliche forniture un o.e., classificatosi secondo in graduatoria in uno dei lotti a base di gara, censurava l'aggiudicazione disposta in favore di altro o.e. chiedendone l'esclusione. Costituitosi in giudizio, a sua volta, l'aggiudicatario proponeva ricorso incidentale lamentando la mancata esclusione dalla procedura del ricorrente principale.

Così cristallizzatosi il contraddittorio processuale, in vista dell'udienza pubblica le parti depositavano ulteriori documenti nonché memorie illustrative e di replica.

La ricorrente principale eccepiva la tardività del deposito della memoria, ex art. 73 c.p.a., da parte della ricorrente incidentale in quanto effettuato alle h. 18.17 del giorno di scadenza, ovverosia il quindicesimo giorno decorrente dalla data dell'udienza pubblica.

A fronte di tale eccezione, la controparte ha presentato istanza di rimessione in termini per errore scusabile", rappresentando come sulla questione vi fosse una oggettiva incertezza in giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'orario-limite per il deposito delle memorie, alla luce di quanto “contraddittoriamente” disposto dall'art. 4, comma 4, disposizioni attuative al c.p.a.

Tale norma, infatti, prescrive testualmente che «È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito» ma, al contempo, prevede altresì che «Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».

Il contrasto giurisprudenziale e la decisione del TAR. Il Collegio, prima di procedere all'esame del merito della controversia, ha affrontato l'eccezione di inammissibilità della memoria prodotta dalla ricorrente incidentale per la sua presunta tardività.

Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dalla società controinteressata stante l'errore scusabile in cui la stessa era incorsa depositando la propria memoria, ex art. 73, alle ore 18.17 del quindicesimo giorno antecedente l'udienza di merito (in termini, si veda anche Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2024, n. 4653).

A giudizio del Collegio, infatti, sussistono oggettive incertezze riguardo l'interpretazione dell'art. 4, comma 4 delle disp. att. al c.p.a., come dimostra il fatto che, su tale tema, si siano ormai formati due diversi orientamenti giurisprudenziali (entrambi astrattamente applicabili alla vicenda in esame).

Il primo di questi, più estensivo, ritiene che debba essere garantita la facoltà della parte di depositare gli atti in modalità telematica «fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito», mentre la previsione secondo cui «il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo» opererebbe solo a beneficio delle altre parti (Cons. Stato, sez, V, 16 febbraio 2023, n. 1652).

Un secondo orientamento, più restrittivo, considera invece inderogabile il limite temporale delle h. 12.00, almeno per quanto riguarda gli atti processuali i cui termini di deposito debbano (come nel caso di specie) computarsi “a ritroso” a partire dalla data di una camera di consiglio ovvero di un'udienza pubblica.

Il TAR, aderendo alla prima delle due tesi, ha ritenuto di accordare la rimessione in termini richiesta alla luce anche del fatto che il deposito “tardivo” della memoria non ha leso il diritto di difesa della ricorrente che ha diffusamente replicato alle argomentazioni contenute nelle difese della controinteressata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.