Bando di gara: l’omissione del costo della manodopera “scorporato” nella lex specialis non comporta l’invalidità dell’intera procedura di gara
24 Luglio 2024
Il caso: la tesi del ricorrente. Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio pubblico, un o.e., secondo classificato, ha contestato, sotto un duplice profilo, l'aggiudicazione della procedura disposta in favore di altro concorrente. Nella propria offerta, l'aggiudicatario avrebbe indicato un unico ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara, finendo così per ribassare anche il costo della manodopera, in aperta violazione del divieto sancito dall'art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. n. 63/2023. Il ricorrente, in via gradata, ha inoltre impugnato l'intera procedura di gara in quanto, in violazione del medesimo art. 41 d.lgs. n. 36/2023, la lex specialis non aveva comunque indicato il costo della manodopera “scorporato” non ribassabile. Le considerazioni del TAR: la ricostruzione del quadro normativo . Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato sotto entrambi i profili di censura. Secondo la ricorrente la mancata indicazione del costo della manodopera nella legge di gara avrebbe determinato l'effetto di assoggettare automaticamente a ribasso anche il costo della manodopera, in contrasto con quanto previsto dalla legge. A giudizio del Collegio, per stabilire se l'effetto di un vizio che si riverbera sull'offerta sia tale da travolgere l'intera procedura, occorre accertare se esso abbia reso sostanzialmente impossibile – ovvero estremamente difficile - la presentazione di un'offerta rispettosa dei vincoli imposti alla riduzione dei costi del personale. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, nei contratti di lavori e servizi per determinare l'importo posto a base di gara la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. In tale contesto, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Il divieto di ribasso del costo della manodopera indicato nel bando non è quindi assoluto ma assume carattere relativo. La norma in esame va infatti coordinata con l'art. 110, comma 5 del Codice, a mente del quale «La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13». Le conclusioni del TAR. Tanto premesso, a giudizio del Collegio la tesi del ricorrente non è condivisibile. L'art. 110, comma 5 del Codice dei contratti precisa che il giudizio di anomalia del costo della manodopera è “interno” all'offerta in quanto comporta il confronto tra il costo del personale offerto e quello indicato dai CCNL e dalle tabelle ministeriali. L'indicazione dei costi della manodopera nel bando ad opera della stazione appaltante ha quindi valore meramente indicativo e la sua omissione non può comportare l'impossibilità di presentare un'offerta né la possibilità di assoggettare il costo del personale a ribasso ad nutum, in quanto non impedisce di verificare il rispetto dei diritti economici dei lavoratori con i criteri indicati dall'art. 110, comma 5 del Codice dei contratti. Ciò che è inderogabile, invece, è il mancato rispetto dei CCNL applicabili e delle tabelle ministeriali negli altri casi su cui grava un preciso onere di vigilanza e di controllo da parte della stazione appaltante. In definitiva, a giudizio del Collegio, l'omessa indicazione dei costi della manodopera nel bando non comporta una riduzione, senza limiti, delle spese di personale e quindi non costituisce vizio idoneo a travolgere l'intera gara. |