Requisiti d’idoneità professionale e gestione di centri antiviolenza: inammissibile la domanda se l’o.e. non dimostra la finalità statutatia esclusiva o prevalente dell’attività

22 Luglio 2024

In sede di partecipazione ad una gara, non è l'astratto possesso del requisito richiesto dalla lex specialisad assumere rilievo in sé, bensì il concreto possesso di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle offerte, le quali comporterebbero, a termini scaduti, una modifica della domanda di partecipazione violativa del principio della par condicio.

Il caso. Una società, classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato, inter alia, la determinazione con cui il Comune di Fiumicino ha aggiudicato il servizio di gestione del centro antiviolenza “C. I.” ad altro concorrente ed ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'aggiudicazione dell'appalto e al subentro del contratto eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia del contratto medesimo ex artt. 122 e 124 c.p.a. Ciò in quanto, l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito d'idoneità professionale della previsione statutaria dell'attività di contrasto della violenza di genere quale finalità esclusiva o prevalente, nonché del requisito di partecipazione relativo al possesso di una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne, entrambi richiesti dalla lex specialis di gara.

La decisione. Il TAR ha accolto il ricorso. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che, poiché la ratio della disciplina relativa alla lotta contro la violenza di genere è di garantire un'assistenza il più idonea possibile alle vittime di questo fenomeno, la legge di gara ha previsto una serie di requisiti d'idoneità professionale (tra cui l'adeguata formazione del personale) che i gestori di tali centri devono necessariamente possedere.

Ciò posto, ad avviso dei Giudici, l'aggiudicataria non risulterebbe in possesso di tali requisiti. In proposito, il TAR rileva che la stessa non avesse mai specificamente dichiarato il possesso del requisito dell'esperienza quinquennale consecutiva né nella domanda di partecipazione e né nel documento di gara unico europeo, in cui erano stati indicati, invece, una serie di servizi relativi ad un periodo inferiore a quello richiesto. E né dal verbale emergerebbe che la Commissione avesse compiuto alcuna specifica verifica circa il possesso di tale requisito.

Nelle more del giudizio, l'aggiudicataria ha richiamato tutta una serie di attività che, a suo dire, comproverebbero il possesso dell'esperienza quinquennale richiesta dalla legge di gara.

Senonché, proprio con riferimento a questo aspetto, il Collegio chiarisce che, poiché tali attività non erano mai state oggetto di dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, il loro apprezzamento successivo è inammissibile in quanto comporterebbe, a termini scaduti, una modifica della domanda di partecipazione violativa del principio della par condicio.

Infatti, «non è l'astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle domande (così Cons. Stato n. 5030/2020 che richiama, a sua volta, Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6; Cons. Stato n. 2591/2020 e n. 5427/19)».

Analizzando quanto dichiarato in sede di gara, il TAR ha concluso che l'aggiudicataria non ha dimostrato né in corso di gara e né, anche qualora ciò fosse ammissibile, in sede di giudizio, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.

Pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui hanno ammesso l'operator alla gara e gli hanno aggiudicato il servizio.

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