Nuovo Codice dei contratti pubblici e appalti PNRR: inapplicabilità della disciplina agli affidamenti finanziati con i fondi PNNR e PNC
25 Luglio 2024
Il caso. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta nei confronti del RTI controinteressato, all'esito della procedura ristretta indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “Lavori di elettrificazione del Porto di Civitavecchia (COLD IRONING)”, finanziato con risorse a valere sul PNRR-PNC. Tra i motivi di ricorso, è stata censurata in particolare l'illegittimità dell'avvalimento interno al RTI avente ad oggetto l'attestazione SOA e le correlate certificazioni di qualità. La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, dapprima concentrandosi sull'individuazione del regime giuridico applicabile agli appalti PNRR e rilevando che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo ed integrale. Nel dettaglio, il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con i fondi del PNNR e del PNC è individuabile sulla base della lettura congiunta degli artt. 225, comma 8 e 226, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023. Secondo il TAR Lazio, la lettura sistematica delle cennate disposizioni induce a ritenere che: – la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l'entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023 si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere; – a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.l. n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l'applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette dopo il 1° luglio 2023; – in questa prospettiva, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.l. n. 77/2021, che derogano al d.lgs. n. 50/2016, anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest'ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi; Ne consegue che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale. Su tali basi, la procedura esaminata dal TAR Lazio, pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, continua ad essere soggetta all'applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest'ultimo compie del d.lgs n. 50/2016 e risulta impermeabile all'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti (d.lgs n. 36/2023). Per l'effetto, per l'esecuzione di appalti di importo superiore ad euro 20.658.000 è necessario che l'impresa ausiliaria conservi la qualificazione a svolgere i lavori rientranti nella categoria VIII, da calcolarsi in base alle regole generali stabilite ai primi quattro commi dell'art. 61 d.P.R. n. 207/2010. A tale stregua, per accertare la conservazione, da parte dell'ausiliaria, della qualificazione nella classifica VIII assumono rilievo unicamente i commi 2 e 4 dell'art. 61 d.P.R. n. 207/2010. |