Nuovo Codice dei contratti pubblici e appalti PNRR: inapplicabilità della disciplina agli affidamenti finanziati con i fondi PNNR e PNC

25 Luglio 2024

Lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo ed integrale. In caso di avvalimento deve essere consentita la sostituzione dell'ausiliaria eventualmente carente dei requisiti prestati: in coerenza con la finalità di assicurare la massima partecipazione alle gare a tutela della concorrenza tra le imprese, la conseguenza della mancanza di un requisito in capo ad una società del raggruppamento – pur previsto a pena di esclusione dal bando – non può essere l'esclusione dalla gara ma deve essere consentita la sostituzione dell'ausiliaria.

Il caso. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta nei confronti del RTI  controinteressato, all'esito della procedura ristretta indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “Lavori di elettrificazione del Porto di Civitavecchia (COLD IRONING)”, finanziato con risorse a valere sul PNRR-PNC. Tra i motivi di ricorso, è stata censurata in particolare l'illegittimità dell'avvalimento interno al RTI avente ad oggetto l'attestazione SOA e le correlate certificazioni di qualità.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, dapprima concentrandosi sull'individuazione del regime giuridico applicabile agli appalti PNRR e rilevando che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo ed integrale. Nel dettaglio, il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con i fondi del PNNR e del PNC è individuabile sulla base della lettura congiunta degli artt. 225, comma 8 e 226, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023.

Secondo il TAR Lazio, la lettura sistematica delle cennate disposizioni induce a ritenere che:

– la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l'entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023 si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere;

– a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.l. n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l'applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette dopo il 1° luglio 2023;

– in questa prospettiva, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.l. n. 77/2021, che derogano al d.lgs. n. 50/2016, anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest'ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi;

Ne consegue che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale.

Su tali basi, la procedura esaminata dal TAR Lazio, pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, continua ad essere soggetta all'applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest'ultimo compie del d.lgs n. 50/2016 e risulta impermeabile all'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti (d.lgs n. 36/2023).

Per l'effetto, per l'esecuzione di appalti di importo superiore ad euro 20.658.000 è necessario che l'impresa ausiliaria conservi la qualificazione a svolgere i lavori rientranti nella categoria VIII, da calcolarsi in base alle regole generali stabilite ai primi quattro commi dell'art. 61 d.P.R. n. 207/2010.

A tale stregua, per accertare la conservazione, da parte dell'ausiliaria, della qualificazione nella classifica VIII assumono rilievo unicamente i commi 2 e 4 dell'art. 61 d.P.R. n. 207/2010.

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