Nuova convivenza more uxorio e assegno divorzile. Il riconoscimento del diritto alla percezione della quota del TFR

22 Luglio 2024

La recente ordinanza in esame ha nuovamente chiarito quali siano i presupposti per ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione di una quota del TFR spettante all’ex coniuge, il quale sia obbligato al versamento di un assegno divorzile, da parte dell’altro ex coniuge destinatario del suddetto assegno. La Corte ha, inoltre, chiarito quale sia la differenza fra l’instaurazione di una relazione affettiva ed una vera e propria convivenza more uxorio, ai fini della valutazione di una richiesta di revoca dell’assegno divorzile.

Massima

Il coniuge divorziato, il quale risulti titolare di assegno di divorzio, ha diritto ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la mancata percezione concreta del trattamento di fine rapporto non impedisce l'accertamento del diritto dell'ex coniuge a ricevere la quota. L’avvenuta liquidazione e percezione del trattamento di fine rapporto da parte del titolare è una condizione di esigibilità e non un elemento costitutivo per valutare la domanda ai sensi dell'art. 12-bis l. n. 898/1970. Il relativo credito diviene, quindi, esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo viene effettivamente erogato. L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all'assegno.

Il caso

La controversia nasceva dalla richiesta di Pe.Le., ex marito, di ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile stabilito a favore della ex moglie, Ma.Ga. La richiesta si basava sul presupposto che Ma.Ga. avesse instaurato una stabile relazione sentimentale con un altro uomo e che, pertanto, le sue necessità economiche fossero mutate, in termini di loro diminuzione. Inoltre Pe.Le. sosteneva che i suoi oneri familiari fossero aumentati a seguito del proprio nuovo matrimonio, dal quale erano nati due figli ora maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti.

Di contro, Ma.Ga. richiedeva la sua quota del TFR dell'ex marito, ai sensi dell'art. 12-bis l. n. 898/1970.

Il Tribunale di primo grado respingeva entrambe le richieste, ritenendo non provati i presupposti per la revisione dell'assegno divorzile e considerando generica la domanda di Ma.Ga. relativa al TFR. La Corte d'Appello di Catanzaro confermava tale decisione, sottolineando che le condizioni economiche di Pe.Le. non fossero peggiorate e che la relazione sentimentale della ex moglie non rappresentasse una circostanza sopravvenuta idonea a giustificare la modifica dell'assegno divorzile.

Inoltre, la Corte d'Appello riteneva che la richiesta di Ma.Ga. fosse priva di dettagli sufficienti per consentire una valutazione adeguata del diritto al TFR, trattandosi di domanda formulata "in modo generico e….sfornita delle indicazioni minime per la sua valutazione…omissis".

Avverso la sentenza della corte d'Appello la ex moglie proponeva ricorso principale in Cassazione e l'ex marito ricorso incidentale.

L'ex moglie sosteneva vi fosse stata una violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ritenendo che i fatti non contestati non richiedessero ulteriore prova e dovessero essere considerati pacifici dal giudice. Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 12-bis l. n. 898/1970, insistendo sul suo diritto alla quota del TFR.

L'ex marito, in sede di ricorso incidentale, reiterava la necessità di revocare o ridurre l'assegno divorzile, in virtù delle mutate condizioni economiche e della nuova relazione stabile della ex moglie.

La questione

L’ordinanza in esame ha affrontato, nuovamente, la questione afferente alla valutazione dei presupposti necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione di una quota del TFR spettante all’ex coniuge obbligato al versamento di un assegno divorzile in favore dell’altro ex coniuge che percepisca il suddetto assegno.

È stata, altresì, chiarita la differenza fra relazione affettiva e convivenza more uxorio ai fini della valutazione di una richiesta di revoca dell’assegno divorzile.

È stata, infine, ribadita l'evidente connessione che sussiste tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR, fondata sull' art. 12-bis l. 898/1970, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustificando la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame.

La Suprema Corte ha stabilito che la Corte d'Appello dovrà rivedere l'intero giudizio, verificando se sussistano i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile, valutando l'incidenza effettiva della stabile convivenza post-divorzio sulla debenza e quantificazione dell'assegno.

Inoltre, la Corte d'Appello dovrà accertare il diritto della ricorrente alla quota di TFR, valutando se, alla data del maturare del diritto al TFR, Ma.Ga. fosse titolare dell'assegno divorzile, indipendentemente dal fatto che il TFR sia stato effettivamente percepito dall'ex coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile stesso.

La pronuncia della Corte di Cassazione riveste particolare rilievo per vari ordini di ragioni.

Con riferimento alla correlazione fra “stabile convivenza” e diritto alla percezione di assegno divorzile la Corte richiama la nota pronuncia delle Sezioni Unite sul punto (Cass. civ., sez. un. 5 novembre 2021 n. 32198) per la quale «l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno” ciò in ordine alla sua componente compensativa.

La pronuncia oggi in esame ha, pertanto, ribadito come la costituzione di una nuova relazione stabile, da parte dell'ex coniuge percettore di assegno divorzile, non porti all'elisione automatica del diritto all'assegno stesso nella sua componente compensativa, ciò a garanzia del fatto che le condizioni economiche del coniuge meno abbiente vengano tutelate, anche in presenza di nuove relazioni affettive. La valutazione sulla “stabile convivenza” dovrà, pertanto, essere effettuata con attenzione per comprendere se abbia o meno un'effettiva incidenza sulle esigenze economiche del beneficiario dell'assegno divorzile.

In ordine al diritto alla percezione della quota di TFR da parte del coniuge titolare di assegno divorzile la Corte di cassazione ha ribadito un consolidato principio in base al quale, al fine della valutazione della sussistenza del citato diritto, sia necessario che il coniuge beneficiario fosse titolare dell'assegno divorzile al momento del maturare del diritto al TFR.

Al fine di garantire una maggiore tutela al soggetto economicamente più debole e, soprattutto, maggiore certezza applicativa, la Corte ha ribadito che il diritto al TFR non dipende dalla effettiva percezione dello stesso, ma dalla titolarità dell'assegno divorzile al momento della maturazione del diritto, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro del soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile stesso (fra le tante: Cass. civ., sez. I, ord. 8 agosto 2022 n. 24403 e Cass. civ., sez.I, ord. 9 marzo 2022 n.7733).

Infine, in merito all'onere della prova nei procedimenti di revisione dell'assegno divorzile la Corte ha sottolineato l'importanza di considerare i fatti non contestati come acquisiti, evitando richieste probatorie ultronee. Questo principio mira a rendere il procedimento più efficiente e a tutelare i diritti delle parti, evitando che assunti già pacifici, in quanto non contestati, debbano essere ulteriormente dimostrati.

Osservazioni

L'ordinanza n. 16055/2024 fornisce importanti conferme ed indicazioni per il futuro contenzioso in materia di diritto alla percezione di un assegno divorzile in ipotesi di instaurazione di una nuova convivenza more uxorio e di diritto alla quota di TFR da parte del ex coniuge obbligato al versamento di un assegno divorzile.

Con riferimento, in particolare, alle instaurate nuove convivenze more uxorio continua a richiedersi un approccio alla decisione, da parte dell'organo giudicante, maggiormente attento e dettagliato nella valutazione delle circostanze economiche e personali dei coniugi post-divorzio, al fine di garantire, laddove vi siano i presupposti, una maggiore tutela dei diritti degli ex coniugi in posizione di “debolezza” economica, promuovendo una più equa distribuzione degli oneri economici. Il fatto nuovo “convivenza” non può, pertanto, ritenersi idoneo, in sé, a far venire meno il diritto all'assegno nella sua componente compensativa.

Quanto alla valutazione riguardante il diritto alla percezione di una quota di TFR occorrerà verificare se, alla data del maturare del diritto al trattamento fine rapporto in capo all'ex coniuge, ossia alla cessazione del suo rapporto di lavoro (a prescindere dal fatto che esso sia stato effettivamente percepito) l'avente diritto fosse o meno titolare del diritto ad assegno divorzile e che non sia nelle more passato a nuove nozze.

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