Mutui ed Euribor manipolato: la parola alle Sezioni Unite

La Redazione
24 Luglio 2024

Con ordinanza del 19 luglio 2024 la Prima Sezione della Cassazione ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite in merito alla questione riguardante la validità della clausola che fa riferimento all’Euribor per l’indicizzazione degli interessi di un contratto di mutuo.

La Prima Sezione civile della Cassazione ha trasmesso il ricorso alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima particolare importanza relativa nullità delle clausole di determinazione degli interessi nei mutui indicizzati all'Euribor, stipulati tra il 2005 e il 2008, in seguito all'accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza.

Il rinvio si è reso necessario in conseguenza del contrasto tra:

  • l'orientamento della Sezione Terza della Cassazione, espresso prima nell'ordinanza Cass. 13 dicembre 2023 n. 34889 (si veda il commento a firma di Adelaide Amendola su questo portale) e poi nella pronuncia Cass. 3 maggio 2024 n. 12007 (anch'essa commentata su questo portale a medesima firma): in sintesi, secondo tale orientamento, l'accertamento dell'intesa restrittiva della concorrenza comporta sempre la nullità dei contratti “a valle” che ne costituiscono attuazione, e ciò muovendo dai principi espressi da Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994;
  • l'orientamento della Sezione Prima, con la pronuncia interlocutoria in oggetto: tale sezione (definitasi “tabellarmente competente per le controversie sia in materia di concorrenza e impresa in generale, sia in materia di contratti bancari”) ha affermato che l'estensione indiscriminata del principio della nullità a tutti i contratti a valle non è condivisibile, soprattutto quando coinvolge banche estranee all'intesa, rendendo problematica l'applicazione della disciplina consumeristica.

Nello specifico, le questioni rimesse alle Sezioni Unite riguardano la qualificazione del contratto di mutuo come negozioa valle” dell'intesa restrittiva e la rilevanza dell'alterazione dell'Euribor come causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi. Esse risultano così testualmente formulate nell'ordinanza in oggetto:

  • se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi, parametrata all'indice Euribor, costituisca un negozio “a valle” rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione UE con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016; oppure se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
  • se la alterazione dell'Euribor, a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi, rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo, parametrata su tale indice, per indeterminabilità dell'oggetto o, piuttosto, costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

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