Requisiti di capacità tecnico-professionale nei servizi altamente specialistici: inammissibile l’integrazione postuma (in giudizio) dell’elenco dei servizi già prestati

23 Luglio 2024

Nell’ambito di servizi altamente specialistici, gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere professionale in attività assimilabili a quelli richiesti dalla lex specialis e, a tal riguardo, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di verificarne il possesso non consentendo, tuttavia, un’integrazione postuma ove l’operatore ne abbia omesso l’elencazione nella domanda di partecipazione; diversamente, la condotta della stazione appaltante violerebbe il principio della par condicio.

Il caso. Un operatore economico, classificatosi al secondo posto nell'ambito di una gara avente ad oggetto la gestione di un centro antiviolenza, ha impugnato il provvedimento con cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato il servizio all'impresa concorrente. Secondo le prospettazioni del ricorrente, l'aggiudicataria non sarebbe stata in possesso dei requisiti di capacità professionale, in particolare quello di aver maturato una solida e dimostrata esperienza quinquennale consecutiva in attività concernenti la violenza maschile sulle donne. La controinteressata, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale censurando – tra l'altro – il disciplinare di gara nella parte in cui ha richiesto – tra i requisiti di professionalità – quello di perseguire statutariamente, in via principale, attività di salvaguardia e contrasto alla violenza maschile ove la relativa clausola fosse stata interpretata in termini esclusivamente numerici e quantitativi.

La decisione del TAR. Il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso principale, annullando gli atti della procedura, ivi compresi l'ammissione e l'aggiudicazione della controinteressata, dichiarando, altresì, l'inefficacia del contratto e il subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso.

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la controinteressata non possedeva alcuna comprovata esperienza (e di durata quinquennale) nell'ambito delle attività di contrasto alla violenza maschile sulle donne; l'impresa, infatti, non aveva mai specificamente dichiarato il possesso del requisito dell'“esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne” né nella domanda di partecipazione né nel DGUE. In quest'ultimo si era limitata, nell'ambito dei requisiti di capacità economica e finanziaria e in quelli d'idoneità professionale, ad indicare una serie di servizi ricompresi negli anni 2022-2022 (quindi per un arco di tempo inferiore a quello quinquennale richiesto), tra cui una serie di attività nell'ambito dell'assistenza domiciliare a persone anziane; il T.A.R. ha correttamente ritenuto che tali attività fossero inidonee a dimostrare il possesso dell'esperienza professionale in ragione della peculiare e delicata attività da svolgere.  Invero, la normativa di settore (art. 5-bis, comma 5, d.l. n. 93/2013) richiede la presenza di una specifica formazione del personale dell'impresa.

In proposito, il T.A.R. ha evidenziato come la Commissione di gara non abbia, in sede di verifica dei requisiti, accertato l'assenza del possesso dell'esperienza quinquennale, così come richiesta dalla lex specialis.

Di nessun giovamento alla controinteressata è stata l'elencazione delle attività svolte all'interno degli atti difensivi, atteso che riconoscere rilievo a tale condotta avrebbe comportato una sostanziale modifica della domanda di partecipazione a termini ormai scaduti, con certa violazione del principio della par condicio: “infatti, non è l'astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle domande (così Cons. Stato n. 5030/2020 che richiama, a sua volta, Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6; Cons. Stato n. 2591/2020 e n. 5427/19)”.

Il Collegio ha, infine, dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata dal momento che l'ipotetico accoglimento delle censure ivi contenute non avrebbe comunque comportato l'esclusione della ricorrente dalla gara, stante l'assoluta assenza del requisito d'idoneità esperienziale in capo alla controinteressata, non efficacemente da questa contrastato.

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