Affidamento delle concessioni: non è obbligatoria la presentazione del PEF da parte degli offerenti

26 Luglio 2024

Nessuna disposizione – contenuta nel d.lgs. 31 marzo 2023 o in altra fonte legislativa – sancisce l'obbligatorietà della presentazione del piano economico-finanziario nelle gare per l'affidamento delle concessioni o sanziona la mancata presentazione del PEF con l'esclusione dalla gara. Conseguentemente, l'esibizione del documento in parola non costituisce un adempimento imperativo idoneo ad etero-integrare la legge di gara laddove essa non lo preveda, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Il caso. La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore (di seguito anche solo “CUC”) ha indetto una procedura aperta – nell'interesse del Comune di Rescaldina – per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive dei cimiteri ivi ubicati. Concluse le operazioni di gara, la CUC – a seguito di un'istanza presentata dalla seconda classificata – ha annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione e aggiudicato a quest'ultima la concessione. In ragione di ciò, la società cui era stata originariamente aggiudicata la commessa ha proposto ricorso contestando, in particolare, la mancata esclusione della concorrente dalla gara. A detta della ricorrente, infatti, l'offerta della seconda classificata sarebbe inammissibile in quanto non corredata dal PEF, ritenuto “elemento indispensabile dell'offerta economica”.

La decisione del TAR. Il T.A.R. Lombardia ha rigettato il ricorso non ritenendo condivisibili le tesi prospettate da parte ricorrente.

Con particolare riferimento al motivo di ricorso inerente alla mancata esclusione dalla gara della società controinteressata, il Collegio ha dapprima chiarito come la finalità del piano economico-finanziario è quella di dimostrare l'adeguatezza dell'offerta economica del concorrente che, avendo peraltro assunto nel caso di specie il rischio della domanda, ritrae dal mercato le risorse necessarie per svolgere la commessa, in modo da garantire, ex ante, che il servizio possa essere svolto regolarmente a beneficio della collettività.

I giudici hanno poi osservato come non emerge – né dal combinato disposto degli artt. 182, co. 5 e 185, co. 5 del vigente Codice dei contratti pubblici, né da altra fonte legislativa – alcuna disposizione che affermi l'obbligatorietà della presentazione del PEF nelle gare per l'affidamento delle concessioni o che sanzioni la mancata presentazione di detto piano con l'esclusione dalla gara.

Conseguentemente, come affermato dal T.A.R. “la previsione del PEF nell'affidamento delle concessioni non costituisce un adempimento imperativo idoneo ad etero-integrare la legge di gara laddove essa non lo preveda”.

In altre parole, nell'affidamento delle concessioni non sempre è necessaria la presentazione di un piano economico-finanziario ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'offerta economica. Si tratta, a detta del Collegio, di una scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, da effettuare sulla base delle circostanze della specifica concessione.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie i giudici – anche in considerazione del fatto che la lex specialis di gara non ha richiesto ai concorrenti la presentazione del documento in parola – hanno respinto il ricorso.

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