Impugnazione depositata via PEC e orario di apertura degli uffici
24 Luglio 2024
Sulla questione la giurisprudenza di legittimità fornisce una risposta positiva, alla luce delle disposizioni transitorie della riforma Cartabia del processo penale telematico, che ricalcano quelle operanti nel periodo Covid. Interessante e decisiva, però, è la distinzione tra la data di ricezione dell'impugnazione (che può pervenire entro le ore 24, con la PEC di avvenuta consegna) e il decorso del termine di trasmissione degli atti, per cui il dies a quo è il giorno successivo di apertura dell'ufficio al pubblico. Il processo penale telematico (ancora in fase di attuazione “graduale”, come testimonia il d.m. Giustizia n. 217/2023 sull'ingresso a tappe dell'esclusività tramite il portale deposito atti penali oltre che la incompletezza del fascicolo telematico che costringe a districarsi tra cartaceo e PEC) trova però nella riforma Cartabia gli snodi di passaggio alla progressiva e completa digitalizzazione del processo, poggiando allo stato sull'archetipo della legislazione d'urgenza legata all'emergenza da Covid-19. Cessata, così, l'efficacia della normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la l. n. 199/2022 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo il comma 6-bis dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 che riproduce in sostanza la vecchia disciplina sperimentata nella fase pandemica sul deposito telematico degli atti (d.l. n. 137/2020, art. 24 commi 1 e 4: «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»). Si prevede, in particolare, che il deposito degli atti del procedimento penale sia inteso eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Si ribadisce, mutandis mutandis, che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Il successivo comma 2 prevede che il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari attesterà l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro e inserendo l'atto tanto nel fascicolo telematico, quanto, previa stampa, in quello cartaceo. Questa è la disciplina, allo stato, fino a quando non entreranno in vigore le nuove disposizioni sul processo penale telematico introdotte dalla riforma Cartabia che, sul punto, confermano che «Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile» (art. 172, comma 6-bis, c.p.p.). L'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 va letto in stretta correlazione con il successivo art. 87-bis, il quale al comma 1 stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico – vale a dire fino a quando non diventerà esclusivo il deposito tramite portale (per cui non sarà più possibile il deposito a mezzo PEC) – per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art. 87, comma 6-bis e da quelli ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione è consentito il deposito con valore legale mediante l'invio all'indirizzo PEC indicato nell'apposito provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020. Ancora una volta si conferma che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Alla luce della ricostruita cornice normativa, rispondendo al quesito in esame, come confermano alcuni arresti di Cassazione, è senz'altro ammissibile l'impugnazione depositata fuori dall'orario di apertura dell'ufficio, purché entro le ore 24 arrivi la PEC di avvenuta consegna. In un recente caso deciso da Cass. pen., sez. II, n. 28067/2024, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta con atto trasmesso alla cancelleria a mezzo PEC alle ore 23:56 dell'ultimo giorno utile. Invece, il ricorso doveva considerarsi tempestivo. In senso conforme:
La sentenza n. 28067/2024, tuttavia, compie una importante puntualizzazione: «l'estensione oraria (ore 24.00) del termine utile per proporre impugnazione per via telematica spiega effetti in relazione all'attività ricettiva dell'amministrazione; mentre ai fini dell'avvio delle attività che l'amministrazione deve compiere entro un dato termine perentorio, per effetto della tempestiva presentazione dell'istanza, non può che tenersi conto della conoscenza effettiva dell'atto che innesca il procedimento, e, dunque, dell'orario di apertura dell'ufficio». Riepilogando, l'invio tramite PEC si considera assolto in base alla data di ricezione anche se l'ufficio è chiuso, mentre, per il decorso del termine di trasmissione degli atti, il dies a quo è il giorno successivo di apertura dell'ufficio al pubblico. Sul punto, la Suprema Corte si allinea a quello che sarà, superato l'attuale periodo di transizione digitale, il diritto vigente delineato dalla riforma Cartabia con l'inserito comma 6-ter dell'art. 172 c.p.p., secondo il quale «Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio». Si ricorda, infine, che la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'appello per la sua intempestiva presentazione non spetta al giudice che emette la sentenza impugnata, bensì al giudice dell'appello, posto che l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022, riserva il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione al giudice a quo esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel precedente comma 7 del medesimo articolo ossia quelli precipuamente attinenti all'utilizzo della sua trasmissione a mezzo della posta elettronica (Cass. pen., sez. V, n. 50474/2023). Qualora venga erroneamente disposta dal giudice a quo, il provvedimento è impugnabile per difetto di competenza funzionale. |