Riparto di giurisdizione in materia di proprietà, pubblica o privata, di una strada: la competenza delle controversie appartiene al giudice ordinario

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Luglio 2024

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata.

La Suprema Corte, in linea con il proprio ultimo orientamento giurisprudenziale (S.U. n. 26897, 23 dicembre 2016, Rv. 641805-01, la quale richiama S.U. n. 1624/2010), nell'ordinanza in commento, ha affermato che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù.

Conseguentemente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, in quanto l'azione investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, laddove il "petitum" sostanziale, non diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio.

Infatti, proprio la constatazione che l'iscrizione nell'elenco delle strade pubbliche non è costitutivo del diritto, ma pone una semplice presunzione, comporta che, non solo la contesa circa la natura pubblica o privata, ma anche l'accertamento della sussistenza di diritti d'uso pubblico su una strada privata appartengano alla giurisdizione ordinaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.