Giurisdizione del giudice amministrativo: limiti esterni all’eccesso di potere con riferimento al merito dell’azione amministrativa

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Luglio 2024

Non sussiste un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel caso in cui il sindacato del giudice amministrativo attenga all'esercizio di discrezionalità tecnica e non al merito dell'azione amministrativa.

L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Con questa premessa, la Suprema Corte ha affermato che l'eccesso di potere per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo non è configurabile per errores in iudicando o errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.

L'eccesso di potere per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, infatti, è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito, che si estrinsechi in una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito.

Pertanto, non sussiste un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel caso in cui il sindacato del giudice amministrativo attenga all'esercizio di discrezionalità tecnica e non al merito dell'azione amministrativa.

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