La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto ha espresso e ribadito i seguenti principi che riguardano:
- il termine essenziale;
- la forma del contratto;
- la forma convenzionale e l'autonomia delle parti;
- la valenza probatoria dei bonifici.
1. Termine essenziale |
"La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale“. |
La Cassazione, in tal modo, ha ribadito quanto già espresso in precedenti pronunce, tra le quali Cass. 4 settembre 2023 n. 25703, Cass. 8 febbraio 2023 n.. 3736, Cass 1 giugno 2020 n. 10353.
Nel caso concreto i contegni assunti dalle parti successivamente alla scadenza del termine essenziale lasciavano presagire la rinuncia tacita ad avvalersi della risoluzione automatica conseguente alla predetta scadenza.
2. Forma del contratto |
"Poiché la forma ad substantiam prescritta per il negozio va osservata in ordine agli elementi essenziali mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo, la pattuizione di una caparra confirmatoria, che si perfeziona con la dazione, non esige la forma scritta, costituendo elemento accidentale del contratto e così la sua integrazione.“
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La Cassazione precisa che l'integrazione della caparra confirmatoria, come risultante dalle causali dei bonifici, quale pattuizione accessoria avente natura reale, non esige la forma scritta ad substantiam, né impedisce che le parti possano abdicare alla clausola sulla forma convenzionale delle modifiche al contratto per contegni concludenti.
Da un lato, infatti, la caparra ha natura di elemento accidentale del contratto e non essenziale e, dall'altro, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
Ribadisce, inoltre, che la forma prescritta per l'atto va osservata in ordine agli elementi essenziali mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo.
3. Forma convenzionale e autonomia negoziale |
"Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente."
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La Cassazione, in tal modo, ha nuovamente espresso un principio già enunciato in precedenti pronunce, tra le quali Cass. 5 aprile 2024 n. 9174, Cass 4 aprile 2024 n. 8979, Cass. 8 maggio 2023 n. 12104).
4. Valore probatorio dei bonifici |
“La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso“.
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La Cassazione chiarisce che le distinte dei bonifici – quand'anche redatte in via telematica attraverso compilazione dell'ordine – sono ascrivibili alla volontà dell'ordinante. Esse specificano nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare:
- l'importo;
- la causale;
- i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinte cartacee);
- i dati del destinatario;
- il giorno e la data di emissione;
- la firma (ove redatte in cartaceo) o la convalida della disposizione (ove impartite online).
Pertanto, l'indicazione della causale non è riconducibile alla compilazione dell'addetto bancario, cui sia rimesso l'ordine, quale mera imputazione contabile. Piuttosto, all'esito dell'ordine impartito che riporta la causale, viene rilasciato un documento cartaceo allo sportello o un documento elettronico sull'online banking. Solo tale documento costituisce una copia contabile, all'interno della quale sono riepilogati tutti i dettagli dell'operazione, i dati del beneficiario, del mittente, l'importo e la causale, la data e l'ora dell'operazione e altri dati essenziali, a fini probatori dell'operazione di trasferimento di denaro effettuata. Siffatti dati cristallizzano comunque le indicazioni del bonifico fornite dall'ordinante.
Caso concreto oggetto della pronuncia |
La società Alfa stipula un preliminare per l'acquisto di un immobile con la società Beta, versando degli acconti. Successivamente, decide di recedere dall'accordo e chiede la restituzione degli importi versati.
La società Beta si oppone, sostenendo che gli acconti costituiscono un'integrazione della caparra confirmatoria e che il termine per la stipula del contratto definitivo è stato prorogato.
In primo grado, il tribunale dà ragione a Beta, ritenendo valide le motivazioni addotte.
Tuttavia, in appello i giudici riformano la sentenza, stabilendo che:
- non vi è alcuna prova scritta che attesti una rinuncia al termine essenziale per la stipula del contratto;
- i pagamenti successivi alla scadenza del termine sono privi di causa e devono essere restituiti;
- le causali dei bonifici (precisamente: "integrazione caparra confirmatoria") non possono essere considerate una confessione stragiudiziale, trattandosi piuttosto di mera imputazione contabile priva di sottoscrizione del legale rappresentante, rispetto alla quale non sarebbe neppure possibile accertare l'animus confitendi in capo allo stesso;
- il contratto prevede la forma scritta per qualsiasi modifica delle condizioni iniziali.
Beta fa ricorso in Cassazione.
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