Sanzione disciplinare nell’ordinamento militare e applicazione del principio del ne bis in idem
25 Luglio 2024
La questione riguarda il parere obbligatorio reso dal Consiglio di Stato per la decisione di un ricorso straordinario, con istanza di sospensiva, proposto da un maresciallo dell'Esercito avverso il Ministero della difesa per l'annullamento del decreto di irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dodici, ai sensi degli articoli 885,1137, lettera a), e 1379, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare (c.m.). L'interessato aveva pubblicato sul sito internet dell'associazione di cui era presidente e sulla piattaforma tre video relativi ai propri superiori e aveva reso esternazioni in qualità di presidente della medesima associazione indossando l'uniforme. In particolare, si focalizza l'attenzione sul terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha contestato la “violazione del divieto del ne bis in idem - legittimo affidamento - eccezione di giudicato”. L'interessato poneva in rilievo che il comportamento che gli veniva addebitato, relativo al fatto che nella registrazione dei video si fosse qualificato come militare ed avesse indossato l'uniforme per cui era stato destinatario di successivo ulteriore provvedimento disciplinare di perdita del grado, era già stato ritenuto irrilevante ai fini disciplinari in un precedente procedimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non accoglibile tale motivo di doglianza. Infatti, ad avviso del Collegio, non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem dal momento che il precedente procedimento disciplinare aveva ad oggetto fatti accaduti prima a quelli oggetto di contestazione disciplinare, e, perciò costituiscono episodi fattualmente diversi. Inoltre, il Collegio ha precisato che nel caso di specie non può invocarsi la formazione della res iudicata, ai sensi dell'art. 2909 c.c., poiché tale disposizione prevede l'avvenuto accertamento giurisdizionale con sentenza, quale presupposto logico del divieto del ne bis in idem, che nel caso in questione è inesistente. In particolare, il Collegio evidenzia che non risulta la violazione dell'art. 1371 c.m., ai sensi del quale lo stesso fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni differenti, proprio perché i fatti posti a fondamento del primo procedimento disciplinare e quello oggetto di esame sono diversi. Per di più, il primo procedimento disciplinare si è concluso con una archiviazione solo in quanto lo Stato Maggiore dell'Esercito non ha dato risposta ad un quesito interpretativo formulato dall'autorità disciplinare. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto che l'interessato non potesse ignorare che nell'ambito dei comportamenti espressamente vietati dall'art.720, comma 5, lett. b), del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” rientrano le esternazioni in divisa. Pertanto, ad avviso del Collegio, non è possibile neppure dichiarare che l'esito favorevole o, meglio, l'archiviazione, di un precedente procedimento disciplinare, per aver indossato la divisa durante alcune riprese video registrate anteriormente ai fatti oggetto di contestazione, possa costituire una scriminante per condotte analoghe in futuro, considerato che mutano le modalità, le condizioni di tempo e di luogo e le autorità militari competenti alla valutazione delle stesse. In conclusione, la Sezione ha respinto i motivi di doglianza e ha espresso il parere di respingere il ricorso, con assorbimento dell'esame della domanda cautelare. |