Patrocinio a spese dello Stato: l’omessa ammissione nella procedura di liquidazione controllata è incostituzionale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
23 Luglio 2024

È incostituzionale l'omessa previsione nell'art. 144 del d.P.R. 2002/115 dell'ammissione automatica al patrocinio statale della procedura di liquidazione controllata, se il giudice autorizza la costituzione in giudizio e attesti l'assenza di denaro per le spese, e nell'art. 146 del citato d.P.R., della possibilità di prenotazione a debito delle spese della procedura.

Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, per l'art. 146, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata e per l'art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle eventuali spese della procedura.

Il giudice a quo accoglieva l'istanza di autorizzazione del liquidatore della procedura di liquidazione controllata di una società per costituirsi nel procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura medesima, e avendo attestato l'assenza di attivo per le spese di giudizio rilevava che gli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002, non consentivano l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato della  liquidazione controllata, né la prenotazione a debito delle spese di giustizia, sulla base di tale attestazione, perché concernenti solo la liquidazione giudiziale.

La Corte ha ritenuto la questione sollevata ammissibile, atteso che i provvedimenti del giudice con i quali decide la spettanza o meno del patrocinio statale hanno natura giurisdizionale, avendo ad oggetto l'accertamento della sussistenza di “un diritto dotato di fondamento costituzionale”, e rilevante, poiché il rimettente ha autorizzato la costituzione della procedura nel giudizio di reclamo. In particolare, la Corte ha precisato che il giudice a quo ha ritenuto irragionevole che il legislatore non abbia assimilato  la liquidazione controllata a quella giudiziale, nella quale il giudice delegato dopo aver accertato che la liquidazione non ha capienza, si limita a dichiararlo, essendo tale procedura automaticamente ammessa al patrocinio statale; invece nella procedura di liquidazione controllata è il giudice della causa ad accertare e, conseguentemente, ammettere il patrocinio a spese dello Stato.

Per di più, la Corte ha osservato che la srl, come nella specie, non rientra nel novero degli enti di cui  all'art 119 del d.P.R. n. 115/2002 che possono beneficiare in via ordinaria del gratuito patrocinio nelle ipotesi assimilate alla liquidazione controllata della persona fisica; quindi, essendo escluso per legge il patrocinio statale, e, dunque, la possibilità di retribuire il difensore d'ufficio, solo l'adeguamento della fattispecie in questione alla liquidazione giudiziale può consentire al giudice della liquidazione controllata di dichiarare l'assenza di attivo con l'automatico effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Al riguardo, la Corte ha chiarito che la disciplina del patrocinio statale dà attuazione all'art. 24, terzo comma, Cost., al fine di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio, e all'art. 3, secondo comma, Cost., per rimuovere un ostacolo economico al principio di eguaglianza. La necessità di raggiungere l'equilibrio tra le esigenze di solidarietà e uguaglianza e di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, comporta che il patrocinio a spese dello Stato non riguardi in modo uguale tutti i processi e tutte le situazioni; infatti, sussiste una rilevante discrezionalità del legislatore in materia, nel limite della ragionevolezza.

Sul punto la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha ritenuto giustificata la distinzione in tema di disciplina di accesso al patrocinio a spese dello Stato solo se correlata alle diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi; nel caso di specie, sebbene la disciplina della liquidazione controllata condivida con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo, la possibilità di accesso automatico al patrocinio a spese dello Stato è garantita solo alla procedura di liquidazione giudiziale.

Pertanto, la Corte ha chiarito che il principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, come per le due procedure concorsuali nella specie, connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della par condicio creditorum.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che stante l'omogeneità degli interessi perseguiti, in attuazione dell'art. 24 Cost., deve riconoscersi il patrocinio statale in via automatica anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, atteso che nel rispetto dell'art. 3, secondo comma, Cost., il patrocinio a spese dello Stato è volto a rimuovere le difficoltà economiche che impediscono il concreto esercizio del diritto di difesa, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del d.P.R. 30 maggio n. 115/2002, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

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