“Decreto Agricoltura”: la tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico nel nuovo art. 15-bis

Redazione Scientifica Processo amministrativo
26 Luglio 2024

L'articolo 15-bis d.l. n. 63/2024 (cosiddetto “D.L. Agricoltura”) si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

L'articolo 15-bis d.l. n. 63/2024 (cosiddetto “D.L. Agricoltura”) convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2024, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", prevede una tutela per gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente, ovvero attraverso un ristoro di carattere monetario corrispondente in valore al danno subito.

L'ambito di applicazione della disposizione è circoscritto alle procedure di vendita che interessano imprese di interesse strategico nazionale in procedura di amministrazione straordinaria, ovverosia quelle alle quali si applica la disciplina dettata dal decreto-legge n. 347 del 2003 in materia di ristrutturazione economica e finanziaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

L'articolo in commento prevede il mantenimento degli effetti della vendita dei compendi aziendali appartenenti ad imprese di interesse strategico nazionale, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, nei confronti degli acquirenti anche qualora la vendita dovesse essere dichiarata nulla ovvero fosse annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, con il riconoscimento di un  risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

Detta disposizione troverebbe applicazione anche nei giudizi amministrativi qualora la procedura di vendita sia condotta da soggetto pubblico.

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