Il regime preclusivo delle domande aventi ad oggetto diritti indisponibili

25 Luglio 2024

L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante le decadenze e le preclusioni applicabili alle domande di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori.

In particolare, ci si interroga sulla disciplina contenuta nell’art. 473-bis.19 c.p.c. e sulla differenza di regime tra le domande che riguardano diritti disponibili e quelle che coinvolgono diritti indisponibili.

Massima

Nell’ambito di un giudizio di separazione personale, le parti possono, ai sensi di quanto dispone l’art. 473-bis.19 c.p.c., formulare nuove domande relative al contributo al mantenimento dei figli minori senza limiti temporali, con la conseguenza che ciascuna parte non incontra preclusioni o sbarramenti temporali in relazione a domande relative a diritti indisponibili, salva la necessità di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

Il caso

In un procedimento di separazione personale, le parti formulavano domande relative all’affidamento ed al collocamento dei figli, all’assegnazione della casa familiare ed anche in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento per i figli minori.

All’esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale Ordinario di Terni adottava, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., provvedimenti temporanei ed urgenti, predisponendo il calendario del processo.

Nella fase istruttoria del procedimento veniva disposto l’ascolto dei figli minori e veniva acquisita la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti.

Le parti precisavano le conclusioni nei modi previsti dall’art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rimessa al Collegio.

              Il Tribunale Ordinario di Terni accoglieva la domanda di separazione personale e, dichiarate inammissibili le domande proposte dalle parti connesse alla separazione ma non cumulabili in quanto soggette a riti diversi, regolamentava l’affidamento ed il collocamento dei minori. Inoltre, respinte le eccezioni di tardività sollevate da entrambe le parti ed analizzata la documentazione patrimoniale e reddituale, determinava la misura del contributo al mantenimento dei figli minori da porre in capo al padre.

La questione

L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante le decadenze e le preclusioni applicabili alle domande di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori.

In particolare, ci si interroga sulla disciplina contenuta nell’art. 473-bis.19 c.p.c. e sulla differenza di regime tra le domande che riguardano diritti disponibili e quelle che coinvolgono diritti indisponibili.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale Ordinario di Terni, chiamato a decidere sulla determinazione del contributo economico al mantenimento dei figli minori si sofferma, in via preliminare, sulle eccezioni di tardività formulate dalle parti.

Il Giudice ternano è chiamato a decidere sulla tempestiva delle richieste formulate dalle parti nel corso del giudizio in un momento successivo al sorgere delle decadenze prescritte dall’art. 473-bis.14 c.p.c. in relazione alla costituzione del convenuto e dall’art. 473-bis.17 c.p.c. che regolamenta il deposito delle memorie successive agli atti introduttivi. In particolare, il padre modificava la richiesta formulata negli atti introduttivi nelle memorie conclusionali e, parimenti, la madre modificava, nel corso del giudizio, la quantificazione del contributo al mantenimento così come formulata nell’atto introduttivo alla luce del mancato adempimento degli oneri gravanti sul padre.

              Il Tribunale Ordinario di Terni respingeva le eccezioni sollevate dalle parti, ritenendo ammissibili e tempestive le modifiche alle domande di mantenimento anche se effettuate oltre i termini previsti dagli artt. 473-bis.14  e art. 473-bis.17 c.p.c. in ragione della natura indisponibile del diritto al mantenimento della prole.

In particolare, si richiamava l’art. 473-bis.19, comma 2, primo periodo, c.p.c. secondo il quale le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minori, tanto che le decadenze previste dagli artt. 473-bis.14  e art. 473-bis.17 c.p.c.operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili (art. 473-bis.19, comma 1, c.p.c.).

Sul punto, il Giudice ternano afferma che «le parti possono, quindi, formulare nuove domande relative al contributo al mantenimento dei figli minori senza limiti temporali, con l’ovvio limite del rispetto del principio del contraddittorio dettato in linea generale, che impone al Giudice di garantire idonea interlocuzione su ogni nuova domanda. L’assenza di decadenza e di sbarramenti temporali alla formulazione di nuove e diverse domande (nonché di istanze istruttorie) con riferimento alla richiesta di contributo al mantenimento dei figli minori si coglie anche dalla lettura della seconda parte del richiamato comma dell’art. 473-bis.19 c.p.c, nel quale viene precisato che per le nuove domande di contenuto economico relative al contributo della parte (per esempio coniuge o ex coniuge) ovvero dei figli maggiorenni non autonomi economicamente, esiste uno sbarramento temporale rappresentato dal “momento della precisazione delle conclusioni”, sbarramento non presente con riferimento a domande relative ai minori».

Pertanto, nel caso di specie essendo stato salvaguardato il principio del contraddittorio nella misura in cui «la diversa richiesta formulata [dal padre] di confermare per il mantenimento dei figli i provvedimenti provvisori, ha consentito alla [madre] di articolare le proprie difese nella comparse conclusionali» e la domanda della madre «è stata articolata nel corso del giudizio e la difesa [del padre] ha così potuto proporre difese sul punto, senza alcuna lesione del diritto al contraddittorio ed alla prova contraria», il Tribunale di Terni ritiene di poter procedere all’analisi della documentazione patrimoniale e reddituale ai fini della determinazione del quantum del contributo al mantenimento della prole da porre a carico del padre.

Osservazioni

Il provvedimento in commento consente di tornare a riflettere sul tema delle decadenze e delle preclusioni applicabili alle domande di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e, più in generale, alle domande relative a diritti indisponibili e disponibili.

La norma processuale di riferimento è rappresentata dall'art. 473-bis.19 c.p.c. che – regolamentando una questione oggetto di ampio dibattito – prevede, da un lato, che le decadenze previste dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. operino solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili (comma 1) e, dall'altro lato, che, invece, le parti possano sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori (comma 2, primo periodo).

La disciplina normativa individua, dunque, un doppio binario (così LUPOI, 2023, 454. Mentre CARRATTA, 148, parla di «sistema preclusivo duplice, double face per così dire»): da un lato, le domande relative ai diritti disponibili soggette a preclusioni e decadenze in relazione sia alla proposizione delle domande sia all'articolazione dei mezzi di prova e, dall'altro lato, le domande aventi ad oggetto diritti indisponibili – rectius le domande relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori in quanto non sembra vi possano essere, al di fuori della tutela della prole minorenne, domande proponibili senza alcuna limitazione nel corso del giudizio (cfr. LUPOI, 811).

              Tale dicotomia risulta però flessibile: l'art. 473-bis.19 comma 2, secondo periodo c.p.c.,  prevede che, in relazione a domande aventi ad oggetto diritti disponibili, le parti, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, possono proporre nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. L'attenuazione delle preclusioni così delineata, tratteggia un sistema di preclusioni “a geometria variabile” (cfr. GIORDANO, 62), che, tuttavia, non risulta in grado di travolgere il principio del contraddittorio (sul punto CECCHELLA, 22, il quale osserva come «il processo ha dunque regole che tengono conto della possibile diversità del suo oggetto, con una sensibilità che non aveva caratterizzato il legislatore del passato, cogliendo l'esperienza del “diritto vivete” giurisprudenziale, che modula il processo in funzione del diverso oggetto del giudizio»).

Infatti, seppur nel silenzio del dettato normativo, appare corretto ritenere che, pur in assenza di una preclusione temporale in ordine alla proponibilità delle domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, l'Autorità Giudiziaria procedente debba garantire il rispetto del principio del contraddittorio, consentendo alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa, prendendo posizione sulle nuove domande e richiedendo eventuali prove contrarie (in questo senso anche LUPOI, 811).

              In questo contesto normativo si colloca il provvedimento in commento che fornisce un'esatta applicazione dei principi contenuti nell'art. 473-bis.19 c.p.c., consentendo alle parti di articolare domande in relazione al mantenimento della prole minorenne senza sbarramenti temporali ma nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Tuttavia, la sentenza del Giudice ternano offre l'occasione, almeno secondo il punto di vista dello scrivente, non solo per riflettere sul regime delle preclusioni cristallizzato dall'art. 473-bis.19 c.p.c.., ma anche per interrogarsi sulla indisponibilità dello status familiare.

In particolare, la norma limita il concetto di indisponibilità alle questioni attinenti all'affidamento ed al mantenimento della prole, circoscrivendo l'ambito della indisponibilità all'interno del diritto di famiglia – almeno sotto un profilo processuale –, ma la dottrina continua ad interrogarsi se possano rientrare nell'insieme dei diritti indisponibili anche la questione relativa all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale ed all'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, senza considerare che la categoria dei diritti disponibili non appare definita (tanto che LUPOI, 2023, 454, correttamente osserva che «la legge, ovviamente, non fornisce un “elenco” dei diritti rientranti [in tale] categoria, anche in regione della eterogeneità di diritti e status personali»).

Si tratta di una questione di ampio respiro e che qui necessariamente non può essere approfondita quanto meriterebbe, ma, sul punto, possiamo richiamare la linea interpretativa secondo la quale lo status familiare è divenuto diritto semi-disponibile – o parzialmente disponibile o caratterizzato da «allentata disponibilità» (NASCOSI, 1384) – ad opera e per effetto della volontà manifestata dalle parti  (MASONI, 2015, 1390). Dello stesso avviso anche quella dottrina che parla di «indisponibilità attenuata» nella misura in cui «l'autonomina negoziale largita in materia alle parti debba comunque spiegarsi entro ben precisi binari formali e procedimentali» (MONTANARI, sub art. 6,  176, il quale ritiene più corretta tale locuzione rispetto alla «disponibilità tout court, oppure, se si preferisce, di un tertium genus tra disponibilità e indisponibilità: in un caso come nell'altro […], con l'effetto di escludere il regime processuale tipico delle situazioni pienamente disponibili»). Tali conclusioni sono state sostenute anche grazie all'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, – ed anche dell'art. 12 d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 – che ha consentito la possibilità per le parti di modificare lo status familiare attraverso la conclusione di un accordo senza la necessità di attivare un procedimento avanti all'Autorità Giudiziaria, pur dovendo essere valutato dal Pubblico Ministero ed eventualmente sottoposto al vaglio del Presidente del Tribunale. Tale conclusione è corroborata dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014, nella parte in cui prevede che gli accordi raggiunti all'esito di una procedura di negoziazione assistita in materia familiare tengono luogo dei provvedimenti giudiziali.

Pertanto, appare possibile affermare che «l'espressione “materia non sottratta alla disponibilità delle parti” non ha un significato a tinta unita: si staglia in primo piano, ormai, l'autonomia, ma rimangono nelle retrovie, qualora siano in gioco situazioni di maggiore intensità valoriale, varie sfumature del controllo pubblico, ancorché a ranghi ridotti e non più affidato all'autorità giudiziaria» (BARGELLI, 2021, 250. Dello stesso avviso sembra essere anche SESTA, 305). In altri termini, si sono sicuramente compiuti passi «di non poco momento verso la negozialità dello status, pur senza sfociare nella sua piena disponibilità» degli stessi, che impongono all'interprete l'onere di interrogarsi sui « confini dell'autonomia privata nella regolazione dei rapporti susseguenti alla separazione e al divorzio» (BUGETTI, 2105, 515).

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

GIORDANO, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in Giordano, Farina, Metafora, La riforma del processo civile, Milano, 2022, 52 ss.;

GIORDANO, sub art. 473-bis.19 c.p.c., in AA.VV., Codice delle famiglie, a cura di Fabrizio Di Marzio, Milano, 2024;

LUPOI, Il giudizio di primo grado, in AA.VV., La riforma del processo civile, a cura di Tiscini, Pisa, 2023, 794 ss.;

LUPOI, Il “nuovo” procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2023, 447 ss.;

COSTABILE; Il nuovo rito unitario, in AA.VV., Commentario sistematico al nuovo processo civile, a cura di R. Masoni, Milano, 2023, 393 ss.;

BARGELLI, Divorzio “privato” e “autonomia preventiva”, in Riv. dir. civ., 2021, 250 ss.;

BUGETTI, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, in Corriere giur., 2015, 515 ss.;

MASONI, Negoziazione assistita in ambito familiare e problemi procedurali connessi, in Dir. fam. e pers., 2015, 1390 ss.;

MONTANARI, sub art. 6 d.l. 132/2014, in MONTANARI-BARONCINI, Negoziazione assistita, Bologna, 2018, 163 ss.;

NASCOSI, La negoziazione assistita per la crisi coniugale: un nuovo sistema deflattivo?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 1383 ss.;

SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Fam e dir., 2015, 295 ss.

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