Contratto autonomo di garanzia: le eccezioni proponibili dal garante

29 Luglio 2024

L'ordinanza in commento si sofferma sulla possibilità del garante autonomo di sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica del rapporto principale (contratto-base) per violazione di norma imperativa.

Massima

Il garante autonomo può proporre le eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base, o di sue clausole, per violazione di norme imperative: di conseguenza, è legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica del contratto-base, allorquando non ricorrano le condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 c.c. ovvero all'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria.

Il caso

La Corte di appello qualifica la garanzia in contestazione come contratto autonomo piuttosto che fideiussione (diversamente da quanto, invece, ritenuto in primo grado dal tribunale), facendone derivare l'impossibilità, per i garanti, di sollevare qualsivoglia eccezione relativa ai rapporti principali di conto corrente intrattenuti dalla società da essi garantita. Per la cassazione di questa sentenza è proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

La questione

Come noto, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore-beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta (il rapporto principale garantito) e di provvista (il rapporto che lega il garante al debitore garantito), in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c. (App. Firenze 15 aprile 2020 n. 792).

Il contratto autonomo di garanzia è infatti caratterizzato dall'assenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale. La presenza di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” è di regola idonea a qualificare la garanzia quale contratto autonomo. La predetta mancanza di accessorietà ha un significativo impatto sulla disciplina delle eccezioni opponibili dal garante autonomo.

L'ordinanza in commento, qualificata la garanzia come contratto autonomo, si sofferma sulla possibilità del garante autonomo di sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica del rapporto principale (contratto-base) per violazione di norma imperativa.

Le soluzioni giuridiche

L'inquadramento strutturale e funzionale del contratto autonomo di garanzia è stato definitivamente operato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite del 2010 (Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947), che nella complessa ed articolata pronuncia ha ribadito i seguenti punti:

  1. la caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, sicché «il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base» (ovvero “incondizionatamente”);
  2. la causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel «trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale»;
  3. l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (v. anche Cass. 19 febbraio 2019 n. 4717). Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è dunque che il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale.

L'inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, comunque, «non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario» (Cass. 21 giugno 2018 n. 16345, Trib. Firenze 8 giugno 2022 n. 1749).

Tre sono i casi in cui il garante, nel contratto autonomo di garanzia, può opporre eccezione al beneficiario dell'accordo:

  • l'inesistenza del contratto principale;
  • la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
  • l'esecuzione fraudolenta od abusiva, rientrando in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento (Cass. 24 aprile 2008 n. 10652).

Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova infatti un limite (Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947, Cass. 30 dicembre 2023 n. 36612, Cass. 10 febbraio 2021 n. 3193, Cass. 21 giugno 2018 n. 16345Cass. 10 gennaio 2018 n. 371) quando:

  • sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta, ad esempio, evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (rilevano condotte abusive e fraudolente del beneficiario) (Cass. 21 giugno 2018 n. 16345, Cass. 31 luglio 2015 n. 16213). Il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale (Cass. 17 marzo 2006 n. 5997, Cass. 1 ottobre 1999 n. 10864, Cass. 3 febbraio 1999 n. 917). In generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, cfr. Cass. 14 dicembre 2007 n. 26262, Cass. 16 novembre 2007 n. 23786, Cass. 17 marzo 2006 n. 5997, Cass. 1 ottobre 1999 n. 10864). Il garante deve fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa (Cass. 10 marzo 2021 n. 6525, Cass. 10 febbraio 2021 n. 3193, Cass. 24 aprile 2008 n. 10652, Cass. 21 aprile 1999 n. 3964): nel contratto autonomo di garanzia l'abusività della richiesta di garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Trib. Bologna 7 maggio 2020);
  • le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. 30 dicembre 2023 n. 36612, Cass. 15 ottobre 2019 n. 25914, Cass. 11 dicembre 2018 n. 31956, Cass. 7 marzo 2002 n. 3326) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. 10 maggio 2002 n. 6728);
  • il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. 20 marzo 2024 n. 7420, Cass. 24 aprile 2008 n. 10652: il garante autonomo non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale non è sorta o è nulla).

In particolare, per quanto qui interessa, il garante autonomo può sollevare le eccezioni inerenti alla nullità del contratto-base che dipendono da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. 25 agosto 2017 n. 20397, Cass. 3 marzo 2009 n. 5044, Cass. 14 dicembre 2007 n. 26262, Cass. 7 marzo 2002 n. 3326, App. Milano 4 febbraio 2016; Trib. Napoli 15 ottobre 2021).

Con riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria).

Va evidenziato, del resto, che se si ammettesse la soluzione contraria si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. 16 febbraio 2021 n. 3873, Cass. 10 gennaio 2018 n. 371: il garante autonomo è legittimato a sollevare nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo, ove non ricorrano le particolari condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c., deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente; Cass. 6 settembre 2021 n. 24011: ove il correntista alleghi l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 c.c., o dell'art. 120TUB, venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante; conf. App. Napoli 8 febbraio 2023, Trib. Firenze 8 giugno 2022, Trib. Avellino 1 ottobre 2019, Trib. Napoli 24 maggio 2019).

In definitiva, la natura di norma imperativa dell'art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite.

Le “eccezioni” predette attestano, come ancora sottolineato da Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947, che l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (conforme Cass. 10 gennaio 2018 n. 371; v. anche Cass. 6 ottobre 1989 n. 4006: la garanzia autonoma resta comunque collegata al rapporto di base, che ne costituisce il referente necessario perché in questo trova fondamento e misura l'interesse economico alla cui tutela essa è ordinata).

La Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha riconfermato i predetti consolidati orientamenti. L'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis, quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.

Le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative; in assenza delle condizioni che la legittimano (previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria) la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) è vietata, sicché la disposizione che la programma deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente. Il garante autonomo deve pertanto ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando non ricorrano le predette condizioni legittimanti.

Osservazioni

È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione

  • di nullità della clausola anatocistica (non ricorrendo le condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria) e
  • dell'avvenuta applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti (anche in tal caso vertendosi in fattispecie di nullità, stante la natura imperativa della norma di cui all'art. 1284 c. 3 c.c.).

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