Tempestività dell’atto di impugnazione depositato oltre l’orario di apertura dell’ufficio

La Redazione
05 Agosto 2024

L'estensione oraria fino alle 24:00 del termine utile per impugnare in via telematica spiega i propri effetti in relazione all'attività di ricezione dell'amministrazione, ma, ai fini dell'avvio di un'attività che l'amministrazione deve compiere entro un determinato termine perentorio deve tenersi conto della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'ufficio e, di conseguenza, del suo orario di apertura.

La Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile, per tardività, l'impugnazione della sentenza in primo grado, ritenendo non rispettato il termine di 15 giorni previsto a pena di inammissibilità (art. 585 comma 1, lett. a) c.p.p.), dal momento che la notifica era stata trasmessa a mezzo PEC alle ore 23:56 dell'ultimo giorno utile, al di fuori, quindi, dell'orario d'ufficio.

L'imputato ricorre per Cassazione deducendo in merito error in procedendo ai sensi dell'art. 173 comma 1, disp. att. c.p.p. per violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p. (in riferimento agli artt. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. e 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

Per la Suprema Corte il ricorso è ammissibile e fondato: il giudice dell'impugnazione non ha tenuto conto del fatto che la l. 30 dicembre 2022, n. 199 (legge di conversione del d.l. n. 162/2022) ha introdotto all'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 il comma 6-bis, il quale prevede che il deposito telematico degli atti si intenda eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità previste dal provvedimento.

 Il deposito è tempestivo se eseguito entro le ore 24:00 del giorno di scadenza. L'art. 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 (introdotto, a sua volta, dall'art. 5-quinquies della l. n. 199/2022) stabilisce che, fin quando non diverranno operative le disposizioni sul processo penale telematico, ovvero fin quando non sarà possibile l'inserimento di quello specifico atto di cui si parli nel portale telematico (rendendo non più possibile il deposito a mezzo PEC) per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti dall'art. 87 comma 6-bis e 6-ter «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44». L'ultima parte dell'art. 87-bis comma 1 stabilisce proprio la tempestività del deposito avvenuto entro le ore 24:00 del giorno di scadenza.

Né rileva l'orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8599) che pone l'accento sull'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, in quanto fa riferimento alla diversa fattispecie processuale che mette in stretta sequenza il termine utile per l'impugnazione incidentale nel sub-procedimento cautelare e il dies a quo per la decorrenza del termine indicato dall'art. 309 comma 5 c.p.p. In tal caso, infatti, vengono prese in considerazione data e ora della ricezione telematica ai fini della tempestività dell'istanza di riesame, mentre, ai fini della tempestività della trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente viene individuato il dies a quo nel giorno in cui la cancelleria effettivamente legge la comunicazione inviata a mezzo PEC, passando al giorno successivo nel caso in cui sia trasmesso in orario di chiusura al pubblico.

In tal caso, il termine previsto dall'art. 309 comma 5 c.p.p. non può che decorrere da quando la richiesta di riesame è effettivamente conosciuta dall'ufficio. Diversamente, la reale estensione del termine perentorio di cinque giorni verrebbe compromessa dall'istante che trasmettesse l'atto in un orario in cui l'ufficio è chiuso.

Da quanto detto si desume il seguente principio: l'estensione oraria (ore 24:00) del termine utile per impugnare in via telematica spiega i propri effetti in relazione all'attività ricettiva dell'amministrazione; diversamente, ai fini dell'avvio delle attività che l'amministrazione deve compiere entro un determinato termine perentorio deve tenersi conto della conoscenza effettiva dell'atto che innesca il procedimento e, di conseguenza, dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

La sentenza impugnata, ai sensi di quanto dispone l'art. 620 c.p.p., deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

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