Abuso di posizione dominante: la CGUE conferma l'esistenza di intese restrittive nel mercato di un medicinale per il trattamento di malattie cardiache

La Redazione
23 Luglio 2024

La CGUE (27 giugno 2024, cause C-144/19 P; C-151/19 P; C-164/19 P; C-166/19; C-176/19 P; C-197/19 P; C-198/19 P; C-201/19 P e C-207/19 P) ha esaminato gli accordi transattivi di controversie in materia di brevetti stipulati dal gruppo farmaceutico S. con alcuni produttori di medicinali generici riguardo un medicinale per trattare malattie cardiache. Poiché i produttori avevano contestato la validità di talune domande di brevetti, S. è stato multato dalla Commissione per restrizione della concorrenza. In seguito, il Trib. UE adito aveva respinto i ricorsi di S., confermando il carattere illecito degli accordi ma annullando la decisione della Commissione sull'abuso di posizione dominante e su alcuni accordi contestati. La CGUE ha così confermato la restrizione alla concorrenza tra S. e B., annullato alcune decisioni del Tribunale, e respinto alcuni ricorsi. Ulteriori azioni sono state previste per risolvere le controversie in sospeso.

Il gruppo farmaceutico S. ha sviluppato e commercializza un medicinale destinato al trattamento di alcune malattie cardiache. Nel corso degli anni 2000 il brevetto sul principio attivo di tale medicinale è divenuto di pubblico dominio. Il gruppo farmaceutico S. ha depositato talune domande di brevetti vertenti, in particolare, sul processo di fabbricazione di detto principio attivo, tra cui il brevetto 947, ottenuto nel 2004.

Varie società produttrici di medicinali generici ne hanno contestato la validità. Il gruppo farmaceutico ha concluso con alcune di esse accordi transattivi, in base ai quali esse hanno rinunciato a contestare il brevetto e ad entrare nel mercato del medicinale in questione, in cambio di una remunerazione da parte sua, secondo la cosiddetta pratica del «pay-for-delay».

La Commissione, con la decisione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, ha ritenuto che tali accordi rappresentassero restrizioni della concorrenza e che S. avesse posto in essere una strategia di esclusione, costitutiva di un abuso di posizione dominante.  Essa ha inflitto ammende di oltre 330 milioni di euro a S. e di circa 97 milioni di euro ai produttori di medicinali generici interessati, che hanno adito il Tribunale dell'Unione europea. 

Il Tribunale ha parzialmente respinto i ricorsi di S. e dei produttori di medicinali generici avverso la citata decisione della Commissione. Esso ha confermato il carattere illecito degli accordi conclusi da S. con altre aziende. Per contro, esso ha annullato la decisione della Commissione per quanto riguarda, da un lato, l'abuso di posizione dominante di S. e, dall'altro, gli accordi conclusi da quest'ultima con la casa farmaceutica K.

S., la sua società figlia B. e le società produttrici di medicinali generici che erano state sanzionate hanno impugnato tali sentenze del Tribunale. La Commissione ha anch'essa impugnato le sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2018, T-691/14, e del 12 dicembre 2018, T-684/14.

La Corte è stata chiamata a valutare, sotto il profilo del diritto della concorrenza dell'Unione, gli accordi transattivi di controversie in materia di brevetti conclusi da S. con detti produttori di medicinali generici. Nell'ambito del suo controllo, essa si è pronunciata sui numerosi motivi di diritto sollevati nelle nove impugnazioni. 

La Corte respinge le impugnazioni proposte dalle altre imprese coinvolte. In tal modo, essa conferma le sentenze del Tribunale che hanno stabilito che gli accordi conclusi da S. e da B. costituivano accordi di esclusione dal mercato, restrittivi della concorrenza. Tali società restano pertanto tenute al versamento delle ammende inflitte dalla Commissione.  

Dopo aver statuito su tutti i motivi delle impugnazioni della Commissione e di S., la Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale T-691/14 e annulla la sentenza del Tribunale T-684/14.

Quanto all'infrazione riguardante l'abuso di posizione dominante, la Corte dichiara, accogliendo le conclusioni della Commissione, che le motivazioni in base alle quali il Tribunale ha invalidato la definizione del mercato rilevante adottata dalla Commissione sono erronee

Per quanto riguarda il carattere illecito di due dei tre accordi tra S. e K., la Corte dichiara, accogliendo le conclusioni della Commissione, che il Tribunale è incorso in vari errori di diritto e respinge definitivamente i ricorsi in primo grado di S. e di K. nella parte in cui essi riguardano tali accordi. Poiché il Tribunale non si è pronunciato sul terzo di tali accordi, lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulle controversie ed esse sono rinviate al Tribunale affinché si pronunci sul carattere illecito del terzo accordo.

Per quanto riguarda specificamente l'infrazione relativa all'accordo concluso con l'azienda farmaceutica L., la Corte constata, accogliendo parzialmente le conclusioni di S., che il Tribunale ha commesso un errore nel confermare la durata da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda. Tenuto conto di tale errore, l'importo dell'ammenda relativa a tale infrazione, inizialmente fissato in € 37.102.100, è stato ridotto alla somma di € 34.745.100.