Trasmissione di atti digitali al riesame “non leggibili”: la misura cautelare è inefficace?

29 Luglio 2024

È tardiva l'istanza di misura cautelare depositata entro il il termine previsto di cinque giorni, ma "illegibile" per la presenza di una password che ha reso accessibile il contenuto solo dopo la scadenza del termine?

Massima

In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., qualora il supporto fisico contenente gli atti digitali sia stato trasmesso tempestivamente al tribunale del riesame, ma le password per accedere agli atti siano pervenute oltre il termine previsto dalla norma, in quanto tale inefficacia deriva solo dalla "mancata" trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero e non anche dalla trasmissione "difettosa" o “non leggibile” di tali atti.

Il caso

Il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato di una molteplicità di furti aggravati in appartamento, consumati e tentati, oltre che di riciclaggio, per complessivi n. 18 fatti riassunti in altrettante provvisorie imputazioni.

Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 309 comma 5 e 10, c.p.p. perché i DVD contenenti le conversazioni intercettate poste a fondamento della misura cautelare e i relativi brogliacci erano stati trasmessi dal pubblico ministero al Tribunale nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. La chiave di accesso ai tali atti digitali, invece, era stata fornita solo quattro giorni prima dell'udienza camerale, quindi tardivamente rispetto al termine previsto dalla norma citata, violando la regola posta a pena di inefficacia della misura.

Il ricorrente, inoltre, ha lamentato l'inutilizzabilità dei dati del GPS che era stato installato sulle autovetture utilizzate durante i furti, per la mancanza dei decreti autorizzativi e dei verbali di acquisizione e conservazione dei dati captati e per la violazione delle garanzie proprie di un documento informatico.

E' stata dedotta, infine, l'inutilizzabilità delle videoriprese, eseguite di iniziativa dalla polizia giudiziaria, nei box auto, ove erano custoditi i mezzi utilizzati per commettere i reati, trattandosi di pertinenze di abitazioni private. Detta attività, pertanto, avrebbe dovuto essere autorizzata con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

La questione      

Il pubblico ministero ha trasmesso gli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. Si tratta di atti in forma digitale, contenuti in un supporto fisico. Tali atti, però, non risultavano leggibili prima della trasmissione delle password di accesso, che è intervenuta oltre il termine previsto dalla legge. Si è verificata l'inefficacia della misura cautelare?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

Il collegio ha rilevato che è stata accertata la trasmissione tempestiva da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame dei DVD contenenti le intercettazioni poste a fondamento della richiesta cautelare. E' mancato, invece, il deposito tempestivo delle password necessarie per l'apertura dei documenti informatici, le quali sono state trasmesse solo quattro giorni prima della udienza, verosimilmente, in seguito ad una sollecitazione ad integrare la documentazione da parte del tribunale.

Una tale situazione non integra, secondo la Corte di cassazione, una omessa trasmissione al riesame degli atti posti a fondamento della misura, ma neppure una parziale trasmissione degli stessi, perché i supporti fisici sui quali erano riversati i file erano stati inviati tempestivamente.

La Corte, pertanto, ha ritenuto che, correttamente, il provvedimento impugnato abbia escluso la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., essendo stata accertata la trasmissione al Tribunale del riesame dell'intera documentazione informatica posta a disposizione del Giudice per le indagini preliminari e da questi utilizzata per la decisione della domanda cautelare, sebbene non immediatamente leggibile.

La perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Cass., sez. V, 27 giugno 2018, n. 39013, in CED Cass. n. 273879).

Dopo la trasmissione delle password, del resto, la difesa, benché a conoscenza dell'avvenuto deposito, non ha chiesto l'accesso agli atti e neppure un rinvio dell'udienza finalizzato a un esame di tali atti.

Anzi, la Corte ha rilevato come non vi sia stata alcuna attività difensiva volta a rappresentare concretamente quale sia stato il pregiudizio per la difesa correlato alla tardiva trasmissione della password di accesso. Al riguardo, l'inefficacia della misura cautelare, anche quando vi sia una omissione effettiva della trasmissione degli atti (e non si tratti di mera incompletezza o illeggibilità dell'atto) non è automatica, ma soggetta alla c.d. prova di resistenza (Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, in CED Cass. n. 239699). Occorre la dimostrazione che gli elementi di prova di cui sia omessa la trasmissione siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore dell'impugnante.

Quanto alla localizzazione tramite GPS, la Corte ha ricordato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento per mezzo del sistema di rilevamento satellitare, costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 ss c.p.p. Essa, pertanto, non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari, poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria (Cass. sez. 2, 13 febbraio 2013, n. 21644, in CED Cass. n. 255542; Cass.,  sez. II, 4 aprile 2019, n. 23172, in CED Cass. n. 276966; Cass., sez. IV, 21 aprile 2022, n. 21856, in CED Cass. n. 283386).

Nel caso di specie, quindi, la mancanza di decreti di autorizzazione dell'autorità giudiziaria non integra alcuna nullità, né i risultati dell'attività investigativa sono inutilizzabili, per la violazione di qualsivoglia regola relativa alla formazione di atti in forma digitale.

In merito alle videoregistrazioni, la Corte ha premesso che, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, le stesse, ove eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p.

Nel caso di specie, le riprese hanno riguardato una rampa comune di accesso ad un box auto e non l'interno del garage. Ne consegue che la telecamera era stata installata, dalla polizia giudiziaria in un luogo aperto al pubblico o accessibile al pubblico e non in un luogo qualificabile come domicilio o una pertinenza di esso.

La Corte costituzionale, inoltre, ha precisato che, affinché sussista la tutela di cui all'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento attinente alla sfera personale venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi (cfr. Corte Cost. n. 135/2002; Corte cost. n. 149/2008). Altrimenti, le videoregistrazioni non differiscono dalla documentazione filmata di un'operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori del domicilio del soggetto bersaglio (Cass., sez. V, 17 novembre 2015, n. 11419, dep. 2016, in CED Cass. n. 266372).

Sono utilizzabili, pertanto, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, all'interno di un garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora (Cass., sez. II 6 luglio 2023,  n. 33580, in CED Cass. n. 285126).

Osservazioni

La sentenza illustrata si segnala per la pluralità di principi giuridici illustrati con sinteticità e precisione.

Iniziando dai riferimenti riguardanti propriamente i temi del processo penale telematico, la Corte, ha osservato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di riesame di misure coercitive, la perdita di efficacia della misura ex art. 309, comma 10, c.p.p., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato (Cass., sez. un., n. 21/1997 Rv. 206955; Cass. n. 4501/1998, in CED Cass. n. 210069; Cass. n. 4498/1998, in CED Cass. n. 210828; Cass. n. 6231/2000, in CED Cass. n. 216242; Cass. n. 8114/2006 in CED Cass. n. 233530).

La peculiare fattispecie in esame – trasmissione tempestiva dei supporti fisici dei file contenenti i risultati delle intercettazioni, ma invio non tempestivo delle password necessaria per accedere a detti file – è stata assimilata all'ipotesi in cui la copia di uno degli atti posti a fondamento della misura, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame ha attestato come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile. Anche in questo caso è stata esclusa l'inefficacia della misura, sanzione che deriva dalla sola "mancata" trasmissione integrale degli atti e non anche dalla trasmissione "difettosa" o “non leggibile” degli stessi (Cass., sez. II, 20 ottobre 2021, n. 37780, in CED Cass. n. 282201-01.)

Nel caso di specie, peraltro, nell'ordinanza impugnata non sono stati utilizzati i documenti informatici contenuti nei DVD, ma solo l'informativa di polizia giudiziaria, che inglobava tre brogliacci d'ascolto. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che l'omesso deposito, in sede di riesame, del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei file audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi, piuttosto, ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del pubblico ministero di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità, se specificamente indicate dalla parte, fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi file audio" (Cass., sez. VI, 11 aprile 2017, n. 22570, in CED Cass. n. 27003).

La Corte di Cassazione, poi, ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p.e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 2679, Prisco).

Alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite, deve ritenersi che il provvedimento autorizzativo (almeno) del pubblico ministero occorra soltanto per effettuare le riprese visive “in luoghi che, pur non costituendo un domicilio, vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate” (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco). Tali riprese debbono avvenire sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice, che non può mancare perché è necessario che la limitazione del diritto alla riservatezza venga disposta con decreto.

Al fine di individuare il luogo nei quali si svolge un'attività destinata a rimanere riservata non rileva la natura pubblica o privata dello stesso, accessibile ad un pubblico indiscriminato o solo a determinati soggetti, bensì dall'essere il luogo destinato, nel dato momento ed alle date condizioni, a garantire la riservatezza della persona (cfr. Cass., sez. VI, 4 giugno 2013, n. 30177). Pertanto, non rilevano a tal fine le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, all'interno di un garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora (Cass., sez. II, 6 luglio 2023, n. 33580, in CED Cass. n. 285126). Analogamente, non è necessario il provvedimento dell'autorità giudiziaria per effettuare riprese all'interno dell'atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitazioni (Cass., sez. VI, 13 novembre 2019, n. 5253, dep. 2020, in CED Cass. n. 278342) o nelle scale condominiali e nei relativi pianerottoli (Cass., sez. V, 30 maggio 2017, n. 34151, in CED Cass. n. 270679), non trattandosi di zone che assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (in senso conforme, da ultimo, Cass., sez. VI, 20 settembre 2022, n. 39570).

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