Dopo la separazione, madre e figli possono restare nella casa dei nonni?

30 Luglio 2024

La ex nuora e i nipoti hanno diritto di restare nella casa familiare di proprietà dei nonni?

I nonni non hanno diritto di ricevere in restituzione la casa concessa in comodato d'uso gratuito al proprio figlio per l'intervenuta separazione tra lui e la madre dei suoi figli.

Principio stabilito dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di due genitori che, concessa una porzione di abitazione in comodato d'uso gratuito al figlio (nello specifico, una mansarda di quattro vani più doppi servizi) agivano in giudizio chiedendo la restituzione dell'abitazione.

La Suprema Corte assegna la casa familiare all'ex nuora, così come già stabilito in sede di separazione e riconfermato poi in fase di divorzio.

Nel 2003 i genitori avevano concesso in comodato d'uso al proprio figlio, senza specificare un tempo di permanenza, una porzione della loro abitazione. Il figlio inizia una convivenza con la sua compagna, dalla quale, nel 2004, ha un figlio e che sposa nello stesso anno. Nel 2008 nasce il secondogenito.

Nel 2011 il marito presenta ricorso per la separazione e nel 2015 chiede il divorzio.

All'esito di entrambi i procedimenti i figli vengono collocati presso la madre, con la conseguenza che la casa familiare, originariamente lasciata in comodato d'uso al figlio, viene a lei assegnata.

I giudici di legittimità, nel motivare la propria decisione, sottolineano che il Codice Civile norma due forme di comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sulla scorta dei quali il comodante può chiedere la restituzione immediata del bene concesso in comodato solo in caso di sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevisto, e il comodato precario, ovvero, comodato senza determinazione di durata , ai sensi dell'art. 1810 c.c., caratterizzato dal dovere del comodatario di restituire il bene non appena questo viene richiesto dal comodante.

Tema, quest'ultimo, molto caro alla giurisprudenza, che a lungo ha dibattuto sul tipo contrattuale a cui ricondurre il comodato di immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, fino a quando le Sezioni Unite, con sentenza n. 13603/2004, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, stabilendo che, in caso di comodato di bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, il vincolo di destinazione in favore delle esigenza abitative familiari non può essere desunto sulla base della mera natura immobiliare del bene concesso in godimento, ma implica un accertamento in fatto di competenza del giudice di merito. Successivamente, le Sezioni unite, con sentenza n. 20448/2014, hanno, peraltro, precisato che il comodato di casa familiare è riconducibile allo schema del comodato a termine indeterminato, ma non a quello del comodato ad uso precario di cui all'art. 1810 c.c., poiché il termine del comodato di casa familiare è desumibile dall'uso.

Il Giudice di merito deve valutare la sussistenza di un termine finale ed effettuare una attenta verifica delle intenzioni delle parti sulla destinazione dell'immobile; inoltre, spetta a colui che invoca il raggiungimento del termine prefissato provarne l'avveramento.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione rigetta il ricorso dei nonni, proprietari dell'immobile conteso, poiché era stato provato che il figlio e la sua ex compagna avessero inteso utilizzare la casa per soddisfare le esigenze abitative della loro futura famiglia. I nonni, infatti, erano edotti che quella porzione di casa rappresentava l'abitazione del figlio, della nuora e dei nipoti e non avevano chiesto la restituzione del bene immobile per oltre dieci anni. Tale pretesa è stata presentata solo successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio da parte del figlio.

E parimenti limpida per tutti i familiari era la destinazione dell'immobile a casa coniugale tanto che il figlio stesso aveva chiesto sia al giudice della separazione che al giudice del divorzio di assegnare la casa familiare alla moglie.

E neppure lo stato di bisogno reclamato dai nonni come ragione per rientrare in possesso della casa è stato accolto poiché non è stata riscontrata nessuna urgenza o imprevisto bisogno per l'insorgere di malattie e la necessità di cura di una badante, atteso che l'abitazione dei nonni comodanti consta di più di venti stanze che ben avrebbero consentito di accogliere anche il personale di servizio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.