Tutela dei consumatori: il rimborso per insolvenza dell’organizzatore di viaggi si estende anche agli annullamenti avvenuti prima, per cause inevitabili e straordinarie

La Redazione
01 Agosto 2024

La CGUE (29 luglio 2024, cause riunite C-771/22 e C-45/23), nel caso di alcuni viaggiatori ai quali gli assicuratori hanno rifiutato il rimborso dei pagamenti per i viaggi da questi annullati a causa della pandemia di Covid-19, ha stabilito che la garanzia per l'insolvenza dell'organizzatore si applica anche se i viaggiatori annullano il viaggio per circostanze inevitabili e straordinarie prima di tale insolvenza. Ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, questo diritto si estende anche agli annullamenti dovuti alle suddette circostanze, garantendo il rimborso completo dei pagamenti, anche in caso di insolvenza successiva dell'organizzatore.

Nel 2020 alcuni viaggiatori in Austria e in Belgio hanno annullato i loro pacchetti turistici con destinazione, rispettivamente, Gran Canaria e Repubblica dominicana, a causa della pandemia di Covid-19. A seguito del fallimento dei loro organizzatori di viaggi, essi hanno chiesto agli assicuratori di questi ultimi il rimborso dei pagamenti effettuati. 

Gli assicuratori hanno rifiutato di procedere a tali rimborsi per il motivo che essi avrebbero coperto unicamente il rischio di mancata esecuzione del viaggio a causa dell'insolvenza dell'organizzatore. Ebbene, nel caso di specie, i viaggi non sarebbero stati effettuati per via del fatto che i viaggiatori li avevano annullati, mentre l'insolvenza dell'organizzatore si è verificata solo successivamente

I giudici austriaco e belga investiti di tali controversie hanno chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Tale direttiva prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli organizzatori forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori, nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore. 

La Corte risponde che la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui un viaggiatore annulli il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e in cui, dopo la risoluzione, l'organizzatore divenga insolvente.

Per quanto riguarda tale garanzia, non vi è alcun motivo per trattare in modo diverso i viaggiatori il cui pacchetto turistico non può essere eseguito a causa dell'insolvenza dell'organizzatore rispetto ai viaggiatori che hanno annullato il loro pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. 

In particolare, la direttiva stabilisce che il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati in caso di annullamento dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Tale diritto sarebbe privato del suo effetto utile se, qualora l'insolvenza dell'organizzatore si verifichi dopo tale annullamento, la garanzia contro tale insolvenza non coprisse i corrispondenti crediti da rimborso.