Tutela dei consumatori: ai sensi del Reg. Bruxelles I bis, il consumatore che ha prenotato un viaggio all’estero deve poter agire in giudizio dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio
02 Agosto 2024
Un consumatore residente a Norimberga (Germania) ha concluso un contratto per un viaggio all'estero con un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera (Germania). Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari, il consumatore ha proposto un'azione per il risarcimento del danno contro l'organizzatore di viaggi dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Norimberga. L'organizzatore di viaggi sostiene che tale giudice non ha competenza territoriale. In particolare, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, c.d. regolamento «Bruxelles I bis» concernente la competenza giurisdizionale e non si applicherebbe nel caso in cui le due parti siano domiciliate nello stesso Stato membro. Il Tribunale circoscrizionale di Norimberga ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo. La Corte risponde che il regolamento «Bruxelles I bis» si applica anche nel caso in cui il consumatore e l'organizzatore di viaggi siano domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all'estero. Tale elemento di estraneità è sufficiente a rendere applicabile il regolamento. Inoltre, per quanto riguarda le azioni intentate da un consumatore nei confronti della sua controparte contrattuale, detto regolamento non si limita a determinare la competenza internazionale. Quest'ultimo determina anche la competenza territoriale in quanto conferisce direttamente tale competenza al giudice del luogo del domicilio del consumatore. Esso garantisce quindi che il consumatore, in quanto parte più debole, possa agire in giudizio contro la parte più forte dinanzi a un giudice facilmente accessibile. |