S.a.s.: nomina del liquidatore su istanza del creditore del socio accomandante
02 Agosto 2024
L'art. 2275 c.c. deve essere interpretato nel senso che il “disaccordo” tra i soci legittimante la nomina del liquidatore da parte del presidente del tribunale comprende anche l'ipotesi in cui nessuno di essi intenda né nominare un liquidatore né procedere alla liquidazione. In tale ipotesi i creditori particolari dei soci sono legittimati a chiedere al presidente del Tribunale la nomina del liquidatore (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l'istanza di nomina di un liquidatore, rilevando che a un anno dalla morte dell'unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice, mai sostituito – situazione da cui deriva lo stato di scioglimento della società – non risultavano atti liquidatori di sorta, posti in essere dai soci accomandanti superstiti). |