Ricorso collettivo: requisiti e limiti alla proposizione
02 Agosto 2024
Gli appellanti, residenti e, comunque, possessori di immobili in un borgo, a seguito della ricezione delle note dell'Agenzia del Demanio con cui si intimava loro, quali occupanti abusivi , il pagamento delle indennità per l'utilizzo , senza titolo, degli immobili appartenenti al patrimonio statale, impugnavano innanzi al T.a.r. competente la delibera della Giunta Comunale di approvazione del programma di valorizzazione ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 85/2010 dell'intero borgo, nonché gli atti presupposti e connessi, in particolare il decreto dell'11 dicembre 2000 del Ministero dei beni culturali che aveva dichiarato il borgo di particolare interesse e le predette note con le quali l'Agenzia del Demanio aveva richiesto agli interessati le indennità per l'abusiva occupazione negli ultimi 10 anni. Il T.a.r. adito declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto all'impugnativa delle note di liquidazione delle indennità di abusiva occupazione di beni demaniali ; per il resto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa erariale, dichiarava inammissibile il gravame avverso i restanti atti - programma di valorizzazione e decreto ministeriale - “per carenza dei presupposti del ricorso collettivo”, avendo ritenuto che l' azione collettiva fosse stata proposta con riferimento a posizioni sostanziali eterogenee, non essendo neppure provato il personale interesse di ciascuno ad agire in giudizio avverso gli atti impugnati. Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto appello , contestando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la ritenuta carenza dei presupposti del ricorso collettivo. Tanto premesso, il collegio ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso collettivo , poiché le domande proposte sono identiche nell'oggetto e gli atti impugnati hanno lo stesso contenuto con censura degli stessi motivi, evidenziando, altresì, l'assenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti. Invero, il ricorso collettivo è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi. Pertanto, è onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, al fine di consentire sia all'amministrazione sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli. Il collegio precisa, infatti, che il ricorso collettivo ha carattere eccezionale, rappresentando deroga alla regola generale secondo cui ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti. Sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda Per quanto innanzi esposto, il collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile sussistendo, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, i quali sono portatori di un interesse omogeneo che li qualifica nell'identica posizione soggettiva, asseritamente lesa dagli atti impugnati in giudizio. Nella fattispecie in esame, le posizioni dei ricorrenti non sono, dunque, eterogenee: tutti sono occupanti di immobili nel borgo, tali qualificati dalla stessa amministrazione e da questa individuati per il pagamento delle relative indennità , impugnano gli stessi atti (il piano di valorizzazione approvato dalla Giunta Comunale e il decreto ministeriale di apposizione del vincolo storico artistico) nei cui confronti muovono le medesime censure, risultando perciò portatori dell'interesse omogeneo ad ottenerne l'annullamento. |