Riforma Cartabia e novità in materia di famiglia: ad Ancona siglate le best practices

La Redazione
31 Luglio 2024

Si tratta di documenti sottoscritti dalla Conferenza distrettuale di Ancona sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia.

Documento programmatico (Prot. 140)

Facendo seguite alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia nei procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la Conferenza distrettuale di Ancona ha ritenuto opportuno diffondere prassi condivise sia per la trattazione dei procedimenti che per la redazione degli atti processuali, ma anche per lo svolgimento dell'incarico di curatore speciale del minore, di esperto e di coordinatore genitoriale.

Nello specifico, il documento fornisce indicazioni per la redazione degli atti processuali, secondo un linguaggio rispettoso dei diritti e della dignità delle persone coinvolte, per la predisposizione del Piano genitoriale, per lo svolgimento delle udienze e del procedimento.

Non viene tralasciata la figura del curatore speciale del minore, con una serie di indicazioni pratiche che guideranno lo svolgimento dell'incarico.

Spese straordinarie di mantenimento dei figli (Prot. 139)

Con un ulteriore protocollo, le parti hanno disciplinato in maniera uniforme le prassi e i criteri di determinazione delle spese straordinarie nell'ambito delle cause familiari, per fornire uno strumento utile e concreto alla stipulazione di accordi e soluzioni condivise in via preventiva tra i genitori.

Diverse sono le voci di spesa prese in considerazione dal documento, dalle spese mediche a quelle scolastiche, dalle spese extrascolastiche a quelle personali.

Per ciascuna tipologia, il protocollo fornisce una soluzione per la ripartizione delle spese in assenza di preventivo accordo tra i genitori.

Procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto e questioni immobiliari (Prot. 138)

Il protocollo fa seguito alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21761/2021 secondo cui «le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purchè risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 come introdotto dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modifc. Dalla l. n. 122 del 2010 restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

La Conferenza distrettuale ha quindi voluto precisare quali sono le menzioni e gli allegati necessari con la presentazione del ricorso per separazione consensuale e del ricorso congiunto per divorzio.

Vengono inoltre elencati gli elementi indispensabili del ricorso, tra cui anche i trasferimenti a favore dei figli.

Il documento fornisce chiarimenti anche per lo scioglimento delle unioni civili e convivenze di fatto.

Fonte: Diritto e Giustizia

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