È configurabile un’autenticazione tacita da parte del difensore dell’istanza della parte?
31 Luglio 2024
La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione in termini ex art. 175, comma 1, c.p.p., rilevando la mancanza della sottoscrizione digitale della parte ed osservando che la casella dalla quale era stata inviata la mail certificata non apparteneva alla stessa parte e che la firma apposta manualmente dalla parte in calce all'atto non era stata autenticata dal difensore. La parte proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. Secondo la prospettazione del ricorrente, la richiesta di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. è un atto per il quale era ammissibile il deposito a mezzo PEC ex art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. Al tal proposito, era necessaria soltanto la firma digitale del difensore di fiducia, nella specie correttamente apposta all'interno della richiesta di restituzione del termine, che, peraltro, conteneva anche la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Al riguardo, è stato osservato che l'art. 87-bis, commi 1, 2 e 7, del d.lgs. n.150 del 2022 contiene disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, riferibili anche alle istanze ex art. 175 c.p.p. (mentre i commi 3 e 4 della disposizione sono riferiti alla sola disciplina delle impugnazioni - cfr. Cass., sez. II, 21 novembre 2023, n. 2606, dep. 2024). Queste norme consentono il deposito degli atti con valore legale, mediante invio dell'atto da un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari. Nel caso di specie, la sottoscrizione analogica (“a penna”) del richiedente dell'istanza di restituzione in termini non è stata espressamente autenticata dal difensore. La firma digitale del difensore di fiducia, tuttavia, è stata apposta sotto la firma della parte all'interno della richiesta di restituzione del termine, che conteneva anche la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Tale contestualità di sottoscrizioni (quella della parte e quella del suo difensore), secondo la Corte, ha realizzato una tacita autenticazione della sottoscrizione del richiedente da parte del suo difensore (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2015, n. 13813; Cass., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 39049). La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, pertanto, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso. |