Mandati d’arresto emessi dal Regno Unito: nell’adottare una decisione di consegna, gli Stati devono verificare con un esame autonomo il rispetto dei diritti fondamentali ex CDFUE

Lorenzo Salazar
01 Agosto 2024

Con una sentenza del 29 luglio 2024 (C-202/24), in tema di mandati di arresto emessi dal Regno Unito, la CGUE chiarisce le condizioni alle quali questi possono essere eseguiti nell'Unione europea. A seguito della Brexit, l'esecuzione dei mandati d'arresto emessi dal Regno Unito nell'UE è disciplinata dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) tra UE e UK. La CGUE dichiara che le autorità giudiziarie degli Stati membri alle quali è chiesto di eseguire un tale mandato devono procedere ad un esame autonomo del rischio di violazione della CDFUE in cui la persona interessata asserisce di incorrere in caso di consegna al Regno Unito. Il meccanismo di consegna previsto dall'ASCC differisce da quello previsto dalla decisione quadro relativa ai mandati d'arresto europei.

Con sentenza del 29 luglio, i giudici della CGUE hanno stabilito che le autorità giudiziarie degli Stati membri alle quali è chiesto di eseguire un mandato d'arresto da parte del Regno Unito devono procedere ad un esame autonomo del rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in cui la persona interessata asserisce di incorrere in caso di consegna specificando che il meccanismo di consegna previsto dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione e Regno Unito (ASCC) differisce da quello previsto dalla decisione quadro relativa ai mandati d'arresto europei.

La Corte ha in particolare sottolineato che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo non disciplina più l'esecuzione dei mandati d'arresto emessi dal Regno Unito dopo la scadenza del periodo transitorio specificato nell'accordo di recesso. A partire da tale data, l'esecuzione è disciplinata solo dall'ASCC e, in applicazione dell'accordo citato, uno Stato membro può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto solo per motivi derivanti da detto accordo.

In tale contesto, quando adottano una decisione di consegna di una persona al Regno Unito sulla base dell'ASCC, le autorità giudiziarie dell'esecuzione degli Stati membri sono tenute a verificare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta.

In tale quadro, se la persona ricercata fa valere un rischio di violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve esaminare il complesso degli elementi pertinenti per valutare la situazione prevedibile di detta persona in caso di sua consegna al Regno Unito e ciò presuppone che si tenga conto contemporaneamente tanto delle norme e delle prassi vigenti in via generale in tale paese quanto, in mancanza di applicazione dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci, delle peculiarità della situazione individuale della persona di cui si tratta.

Ciò differenzia la procedura prevista dall'ASCC dall'esame in due fasi necessario nell'ambito del mandato d'arresto europeo; per quanto riguarda quest'ultimo, infatti, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, nell'ambito di una prima fase, stabilire se esistano elementi diretti a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di un diritto fondamentale rilevante a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che colpiscono più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone. Nell'ambito di una seconda fase, l'autorità in parola deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze individuate durante la prima fase possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d'arresto europeo e se, in considerazione della sua situazione individuale, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, detta persona corra un rischio reale di violazione del diritto fondamentale rilevante.

L'obbligo di constatare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale è inteso ad evitare che una verifica del genere possa essere svolta al di fuori di casi eccezionali; tale obbligo costituisce quindi la conseguenza della presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente che discende dal principio della fiducia reciproca, principio che non governa invece le nuove relazioni con il Regno Unito dopo la Brexit.