Giustizia penale dell’UE: la Commissione adotta decisioni in materia di inadempimenti degli Stati membri su mandato d’arresto europeo, protezione dei whistleblowers e “direttiva PIF”

Lorenzo Salazar
31 Luglio 2024

Il 26 luglio 2024 la Commissione dell’UE, a pochi giorni di distanza dal voto di fiducia del Parlamento alla sua Presidente e all’indomani della pubblicazione del suo Rapporto sul rispetto della Rule of Law nell’UE, ha adottato una serie di decisioni in materia di inadempimenti da parte degli Stati membri in varie materie attinenti alla giustizia penale. In particolare, ha invitato la Slovenia a recepire correttamente le norme UE in materia di lotta contro la frode ai danni del bilancio dell'UE, ha inviato pareri motivati a Irlanda, Croazia, Ungheria e Austria invitando detti Paesi a conformarsi alle procedure giudiziarie transfrontaliere relative al mandato d'arresto europeo, alla Slovacchia richiedendo il corretto recepimento delle norme UE sul diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all'arresto, e infine all'Estonia in relazione alle norme per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE (i whistleblowers). La Commissione ha anche deciso di rinviare dinanzi alla CGUE la Repubblica Ceca e l'Ungheria per il non corretto recepimento delle norme sul diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all'arresto e la Bulgaria per il non corretto recepimento delle norme sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

La Slovenia non ha correttamente recepito la direttiva PIF

Nel dettaglio, l'Esecutivo europeo ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alla Slovenia per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF"), le cui norme mirano ad aumentare il livello di protezione del bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni e i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e costituiscono inoltre le basi di riferimento per la competenza della Procura europea (EPPO). Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era fissato al 6 luglio 2019. Nel febbraio 2022 la Commissione aveva già inviato una prima lettera di costituzione in mora alla Slovenia, ritenendo, tra l'altro, che la stessa non avesse recepito correttamente il concetto di "funzionario pubblico" e non prevedesse la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi da un membro che detenga una posizione prominente in seno a una persona giuridica, come invece richiesto dalla direttiva. La Commissione ha inoltre ritenuto che il requisito della doppia incriminabilità violi la disposizione della direttiva PIF a cui non era stato fatto riferimento nella lettera precedente. Pertanto, la Slovenia dispone ora di due mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, potrà decidere di inviare un parere motivato.

Censurato il recepimento da parte di Irlanda, Croazia e Ungheria del mandato di arresto europeo

La Commissione ha poi deciso di inviare lettere complementari di costituzione in mora a Irlanda e Croazia e pareri motivati a Ungheria e Austria per il mancato rispetto della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio). Dopo aver analizzato la nuova legge di modifica adottata dall'Irlanda e dalla Croazia, la Commissione ha concluso che sono emerse nuove rimostranze, oltre a quelle esposte nella prima lettera di costituzione in mora. L'Irlanda non avrebbe infatti recepito correttamente la disposizione relativa alle decisioni pronunciate in contumacia, alla determinazione dell'autorità giudiziaria competente, alla situazione in attesa della decisione e al conflitto di obblighi internazionali. La Croazia non avrebbe recepito correttamente le disposizioni relative alle garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari e alla situazione in attesa della decisione. L'Ungheria avrebbe recepito non integralmente le disposizioni relative al conflitto di obblighi internazionali e non correttamente le disposizioni relative ai motivi di rifiuto, alle sentenze pronunciate in contumacia e alla situazione in attesa della decisione. L'Austria non avrebbe recepito integralmente le disposizioni in materia di privilegi e immunità e non ha recepito correttamente le disposizioni sui motivi facoltativi di rifiuto. Gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati all'Irlanda e alla Croazia e di deferire l'Austria e l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE.

L’Estonia in infrazione per il mancato recepimento della direttiva sul whistleblowing

Il parere motivato inviato all'Estonia contesta la mancata comunicazione delle misure relative all'istituzione di canali di segnalazione interna da parte delle imprese di medie dimensioni, secondo quanto previsto dalla direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (direttiva (UE) 2019/1937), la c.d. direttiva sul whistleblowing. Tra gli altri obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che le imprese private con almeno 50 lavoratori istituiscano canali e procedure di segnalazione interna che consentano ai loro dipendenti di segnalare le violazioni delle norme dell'UE in via riservata. Il termine entro il quale gli Stati membri dovevano informare la Commissione in merito a tali misure era il 17 dicembre 2023. Nel gennaio 2024 la Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora all'Estonia per la mancata comunicazione delle relative misure di recepimento. Successivamente l'Estonia aveva sì notificato le relative disposizioni di recepimento rinviando però la loro entrata in vigore al 1º gennaio 2025. La Commissione ha pertanto deciso di inviare il parere motivato all'Estonia, che dispone ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Cechia, Ungheria dinanzi a alla Corte e Slovacchia in infrazione per il recepimento non corretto della direttiva sull’accesso a un difensore

La Commissione ha anche deciso di deferire la Cechia e l'Ungheria alla CGUE per il recepimento non corretto della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e di comunicare con terzi al momento dell'arresto (direttiva 2013/48/UE), il cui termine per il recepimento negli Stati membri era fissato al 27 novembre 2016. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Cechia concludendo che alcune misure nazionali di recepimento notificate dalla Cechia non soddisfano le prescrizioni della direttiva. Il 28 settembre 2023 la Commissione ha dato seguito alla procedura inviando un parere motivato. Dopo aver analizzato le risposte della Cechia, la Commissione ha ribadito che una delle disposizioni della direttiva, relativa a possibili deroghe al diritto di avvalersi di un difensore, non è stata recepita correttamente nel diritto nazionale. Per quanto riguarda l'Ungheria, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora il 12 novembre 2021, a cui ha fatto seguito il 14 luglio 2023 il parere motivato. Dopo aver analizzato le risposte dell'Ungheria, la Commissione ha concluso che la sua legislazione, come notificata alla Commissione, non è ancora conforme alle prescrizioni della direttiva. La Commissione sostiene in particolare che le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore a causa di esigenze investigative e la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore non sono recepite correttamente. La Commissione ha pertanto deciso di deferire la Cechia e l'Ungheria alla CGUE. 

In relazione alla stessa direttiva 2013/48/UE, un parere motivato supplementare è stato anche inviato alla Slovacchia per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale, mettendo in evidenza carenze per quanto riguarda il corretto recepimento dell'ambito di applicazione dei diritti procedurali e le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore. La Commissione aveva al riguardo già inviato alla Slovacchia una lettera di costituzione in mora nel giugno 2023 e un parere motivato nel novembre 2023. Sebbene da allora alcune delle carenze siano state risolte, le modifiche introdotte di recente alla legislazione in Slovacchia, in particolare per quanto riguarda la definizione del concetto di indagato, hanno sollevato nuove preoccupazioni. La Slovacchia dispone ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla CGUE.

La Bulgaria rinviata alla Corte in relazione al recepimento delle direttiva sul diritto all’informazione

La Bulgaria, infine, è stata anch'essa rinviata dinanzi alla CGUE per il non corretto recepimento della direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Direttiva 2012/13/UE) con termine di recepimento fissato al 2 giugno 2014. Il 23 settembre 2021 la Commissione aveva già costituito in mora la Bulgaria per il non corretto recepimento della direttiva nel suo ordinamento nazionale inviando quindi, il 28 settembre 2023, un parere motivato che ribadiva le censure precedenti, non avendo la Bulgaria ancora soddisfatto i rilievi riguardanti il non corretto recepimento dell'ambito di applicazione della direttiva per le persone indagate de facto per la commissione di un reato, il diritto all'informazione sui diritti, il diritto a una comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine.