Nuova relazione e affidamento
02 Agosto 2024
Attualmente, nella normalità dei casi, i giudici tendono a favorire il regime dell’affidamento condiviso, ove entrambi i genitori, separati o divorziati, concorrono alle decisioni importanti sulla vita dei figli, quali, per citare solo alcuni esempi, quelle relative alla salute, alla scelta della residenza e della scuola nonché dell’educazione religiosa. L’affidamento condiviso comporta che padre e madre abbiano la stessa dignità e importanza nella vita del figlio e non esista un genitore più importante dell’altro. Applicando tale regime di affidamento, si elimina il rischio che solo uno dei due sia quello deputato alle decisioni importanti inerenti al figlio mentre l’altro sia relegato esclusivamente a un ruolo marginale nella sua vita. Certamente, il medesimo principio sussiste anche per i genitori non sposati, che hanno cessato la loro convivenza o che non hanno mai vissuto insieme. Diversamente, nell’ affidamento esclusivo (detto anche monogenitoriale), il genitore privato dell’affidamento viene, di fatto, escluso dalle decisioni pregnanti sulla vita del figlio, poiché le stesse vengono assunte esclusivamente dal genitore affidatario. Tale tipo di affidamento non si verifica frequentemente e viene disposto dal giudice soltanto in presenza del verificarsi di gravi condizioni, vale a dire quando il genitore risulti inidoneo, cioè incapace di comprendere le reali esigenze del figlio. La suddetta incapacità può manifestarsi in vari modi e deve essere accertata, in sede giudiziale, da un esperto di fiducia nominato dal giudice che può essere uno psicologo, psicoterapeuta o psichiatra. Per fare degli esempi, l’inidoneità genitoriale che può portare alla scelta dell’affidamento esclusivo da parte del giudice è rappresentata dal compimento di reati, integrati da condotte violente e aggressive, soprattutto se tenute in presenza dei figli minori, dando così vita alla violenza assistita, ovvero da maltrattamenti, anche nella forma del disinteresse grave verso il figlio, o ancora dall’inosservanza dei doveri genitoriali, compreso il mancato mantenimento, oppure dall’irreperibilità a seguito di allontanamento dalla casa coniugale, o dal trasferimento in altra città o all’estero, con il figlio, e senza il consenso dell’altro genitore. In tali circostanze, il giudice dovrà compiere accertamenti approfonditi in fase istruttoria e decidere tenendo conto delle valutazioni dell’esperto o dei Servizi Sociali poichè, nei casi più complessi, come detto, egli può avvalersi sia del parere di un esperto, in qualità di consulente tecnico, che dei Servizi Sociali. Si evidenzia, altresì, che i genitori non possono concordare tra loro l’affidamento esclusivo dei figli, che non è nè automatico nè semplice da ottenere, e non può essere oggetto di contrattazione tra di essi. In conclusione, per rispondere allo specifico quesito di oggi, evidenzio che la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che l’affidamento dei figli minori resta congiunto anche se il padre, subito dopo la separazione dalla moglie, assume delle condotte in cui impone la presenza della nuova compagna ai figli, dando inizio a una convivenza con la stessa nel medesimo condominio dove risiedono moglie e i figli, e presentandosi al primo incontro di supporto in consultorio insieme alla compagna. Evidentemente, nella fattispecie, a parere della Suprema Corte, i comportamenti assunti dal padre non comportano quella gravità necessaria da giustificare l’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, a detrimento del percorso educativo dell’altro genitore affianco ai figli. |