È sempre inammissibile il concordato semplificato depositato tardivamente
02 Agosto 2024
Il concordato semplificato si connota come procedura “imposta”, essendosi la fase della negoziazione già districata dinanzi all'esperto con esito negativo. L'anima di concordato imposto lo rende quindi procedura autonoma e non mera variante del concordato preventivo. Sotto questo profilo, data la natura di procedura imposta e considerato che, in caso di concordato semplificato liquidatorio al ricorrente è data la non trascurabile possibilità di derogare al limite del 20% nella percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, allo scopo che la procedura non si trasformi in un espediente per evitare l'apertura della liquidazione giudiziale, al contempo evitando di sottostare alle restrizioni imposte dal concordato preventivo liquidatorio, il vaglio di ammissibilità del concordato semplificato deve essere particolarmente rigoroso con riferimento sia ai requisiti di ammissibilità dell'istituto sia al giudizio di omologa. Ai sensi art. 25-sexies comma 1, c.c.i.i., è da considerarsi tardiva la domanda di concordato semplificato laddove ad una prima domanda depositata entro il termine fissato dall'art. art. 17 comma 8, c.c.i.i., sia seguito un ricorso modificatorio successivo al decorso del suddetto termine. Così argomentando, il tribunale di Pavia ha ritenuto come tardiva la domanda di concordato semplificato depositata dalla ricorrente. |