Adozione in casi particolari di tre minori con due mamme: il tribunale dei minorenni di Trento dice sì, anche se la richiesta é pervenuta dopo la fine della loro relazione
05 Agosto 2024
Massima Una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge, ove le indagini ex lege diano esito positivo, l'adozione corrisponda all'interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati, il giudice deve disporre, ove richiesta, l'adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983, considerato anche che l'interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell'ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia. Il principio di tutela del diritto alla bigenitorialità prescinde dal caso in cui la relazione sentimentale tra i genitori si dovesse interrompere, in quanto il concetto di famiglia va tenuto separato dal concetto di coppia e dal successo della sua relazione. Il caso Tizia e Caia, dopo aver iniziato una relazione sentimentale sfociata nel desiderio di allargare il proprio nucleo familiare, hanno deciso di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa, a seguito della quale è nato un primo figlio e dopo qualche anno due gemelli, dei quali si sono entrambe occupate, sin dalla nascita e da sempre sono state riconosciute a livello familiare e sociale, come madri. Per coronare la loro unione, la coppia si è successivamente anche unita civilmente ma le due donne hanno poi deciso di interrompere la loro relazione sentimentale e, dunque, Tizia – madre non biologica dei bambini, ma che ha sempre provveduto ai bisogni economici e educativi degli stessi – per regolarizzare a livello giuridico la situazione che la lega ai tre minori, ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Trento di adottare, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983, i figli biologici della sua compagna e i giudici, previo parere favorevole del Pubblico Ministero hanno accolto l’istanza. La questione Il Tribunale dei minorenni di Trento è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di accogliere l’istanza di adozione dei minori ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. d), l. 184/1983 in un caso, come quello di specie, nel quale, nonostante le due mamme abbiano deciso di interrompere la loro relazione, la mamma non biologica continua ad avere un ruolo importante nella vita dei minori, considerato che ha intessuto negli anni e continua a mantenere un legame profondo e significativo con i figli che la reputano a tutti gli effetti loro madre e che lei segue e affianca al pari della loro madre biologica. Le soluzioni giuridiche I giudici del Tribunale Trentino hanno constatato come nonostante il legame genitoriale possa anche originare da un procedimento adottivo, ciò non incide in alcun modo sullo status giuridico dei figli che rimane sempre lo stesso. Il Tribunale ha chiarito, in primis, che la normativa italiana applicabile in materia di adozioni e, nello specifico, ai casi “ordinari” riguarda quelle situazioni in cui ad essere coinvolti sono i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e i minori dichiarati in stato di adottabilità, sottolineando come tale normativa non si applichi ai casi di adozione da parte di coppie formate dallo stesso sesso, atteso che il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non è esteso agli uniti o alle persone che siano solo conviventi di fatto. Queste situazioni rientrano nei “casi particolari” che vengono disciplinati – con riferimento alla procedura di adozione – dall'art. 44 della legge 184 del 1983 che prevede che, comunque, i minori possano essere adottati “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7”: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1 legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata “impossibilità di affidamento preadottivo”. I giudici trentini si sono poi soffermati sull'orientamento giurisprudenziale vigente in materia di adozione in casi particolari e tutela dei minori nati e cresciuti nell'ambito delle coppie omogenitoriali e hanno osservato nello specifico che per “affidamento preadottivo”, si fa riferimento non solo a una impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche ad ogni altra situazione in cui sussista una impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante e cioè quei casi in cui non vi è uno stato di abbandono e dove l'adozione appare comunque consigliabile per tutelare non solo i diritti del minore, ma anche il rapporto genitoriale che di fatto si instaura tra genitore sociale e minore, come accade nei casi dei bambini concepiti e cresciuti nell'ambito di una coppia dello stesso sesso (Trib. Roma, 30 luglio 2014; App. Roma, 23 dicembre 2015; Cass. civ., sez. I, sent. 26 maggio 2016, n. 12962; App. Milano, 9 febbraio 2017). Tra l'altro, il Tribunale dei minorenni ha osservato come l'indirizzo sin qui descritto risulti anche avallato dalla legge n. 76/2016 che ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia”, così riconoscendo all'adozione in casi particolari una espressa tutela giuridica; è, in particolare, l'art. 1, comma 20, della legge, spesso identificata come “clausola di salvaguardia”, a prevedere che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o quelle recanti la parola “coniuge”, ovunque ricorrano nelle leggi o altri atti aventi forza normativa, debbano applicarsi ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. A ciò fanno eccezione le disposizioni della legge in materia di adozione, in quanto resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti e se tale disposizione potrebbe supportare, da un lato, la volontà politica di escludere la possibilità, per le coppie dello stesso sesso, di intraprendere un percorso di adozione cd. “ordinario”; dall'altro ha consentito, negli anni, che l'interpretazione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto – nel senso di riconoscere la possibilità per le coppie same-sex di accedere al percorso di adozione in casi particolari quando l'affidamento preadottivo non risulta possibile – potesse essere fatta salva. Non solo. L'art. 1, comma 20, della l. 76, ha introdotto la possibilità di applicare, attraverso la sua lettura, le disposizioni in materia di adozioni anche alle unioni civili, solo nei limiti del diritto vigente, e dunque come indicato dall'orientamento giurisprudenziale. Osservazioni La pronuncia del Tribunale dei minorenni di Trento si pone nel trend giurisprudenziale che valorizza la necessità di tutelare il miglior interesse del minore, a prescindere dalle condizioni iniziali in presenza delle quali è venuto al mondo o dall'orientamento sessuale dei soggetti che hanno determinato la sua nascita. Ciò che conta è, infatti, garantire la continuità affettiva tra il soggetto che si è preso cura dei bambini sin dalla sua nascita, nonostante l'assenza di un vincolo genetico e l'eventuale intervenuta l'interruzione della relazione sentimentale tra i genitori che in nessun modo deve incidere negativamente sul benessere dei figli; tale continuità affettiva si può tutelare attraverso lo strumento dell'adozione in casi particolari, exart. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983, che è caratterizzato da un substrato relazionale solido e giuridicamente tutelato, soprattutto se lo si guarda nell'ottica della tutela dei vincoli affettivi sussistenti tra i minori e i genitori dello stesso sesso che anche la legge 76/2016, attraverso il riconoscimento delle unioni civili, ha ricollegato al rango di famiglia. |