Nella pronuncia in oggetto la Cassazione approfondisce la questione della mancata produzione di estratti conto da parte del correntista in un contenzioso bancario, ribadendo che la mancanza di essi non preclude automaticamente la possibilità di ricostruire il rapporto e di ottenere una decisione giudiziale.
In tema di rapporto relativo ad un contratto di conto corrente bancario e alle controversie che posso sorgere con la banca nel caso in cui il correntista ritenga di aver subito addebiti illegittimi sul suo conto, la Cassazione ha stabilito una regola per l'ipotesi in cui manchino alcuni estratti conto, garantendo al cliente una maggiore protezione. Ciò, infatti, non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e non c'è dubbio, d'altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che in caso di mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in giudizio lamentando l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, il correntista o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, il correntista, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo» (in tal senso, anche Cass. 17 gennaio 2024 n. 1763).
Spetta al giudice di merito l'accertamento (di merito) circa la sussistenza di materiale probatorio idoneo alla rideterminazione del saldo.
Nel caso concreto la corte d'appello aveva rigettato le domande d'accertamento negativo, relative alla nullità negoziale, e di ripetizione dell'indebito, per la mancata produzione di tutti gli estratti conto, quantunque dagli atti emergesse che gli estratti conto mancanti fossero limitati a circoscritti periodi con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare le "regole" sopra esposte oppure avrebbe dovuto dettagliatamente motivare circa l'insufficienza degli estratti conto disponibili.
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