Responsabilità e scudo erariale per gli amministratori pubblici: non è incostituzionale la temporanea esclusione della responsabilità amministrativa per colpa grave

Redazione Scientifica Processo amministrativo
08 Agosto 2024

Non è incostituzionale la temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal legislatore per le sole condotte commissive

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,28,81,97 e 103 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, come convertito, che prevede, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose, limitatamente ai fatti commessi dagli agenti pubblici fino al 31 dicembre 2024.

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della citata norma, sottolineando che la stessa è stata introdotta al fine di permettere alla Pubblica amministrazione di operare senza la paura della responsabilità nel proprio agire, consentendo così la ripresa economica, a seguito del periodo di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19.

Le successive proroghe, invece, sono connesse all'inderogabile esigenza di garantire l'attuazione del PNRR e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile, oltre che il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere.

Per quanto innanzi, la Corte costituzionale ha confermato la temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal legislatore per le sole condotte commissive, ma ha, al contempo, evidenziato la necessità, per il legislatore, di ricercare un equilibrio tra responsabilità e operatività nella pubblica amministrazione, sollecitando, con l'imminente scadenza di dicembre 2024, una riforma globale della responsabilità amministrativa, adeguandone la disciplina alle trasformazioni strutturali del modello di amministrazione e del contesto istituzionale e sociale.

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