Estratto delle specifiche tecniche ex art. 34, comma 1 d.m. n. 44/2011
08 Agosto 2024
Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010 n. 24. Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico (art. 15) L'atto del procedimento civile o penale in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell'ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti: a) è in formato PDF o PDF/A; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) è privo di protezione di password; f) nel procedimento civile è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; g) nel procedimento penale per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è consentita la scansione di documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES, secondo le modalità previste dal medesimo art. 15 commi 2 e 3. Formato dei documenti informatici allegati (art. 16) I documenti informatici allegati, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei formati: documenti impaginati - PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf); immagini raster - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm); video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi); Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif); testo - TXT (.txt); ipertesto – XML Extended markup language (.xml), HTML (.html,.htm); posta elettronica - eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti; posta elettronica - .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 16; formato compresso: è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti alle lettere precedenti del medesimo articolo : .zip, .rar, .arj. Gli allegati sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge. La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore. Trasmissione di atti attraverso il portale delle notizie di reato (art. 18) La trasmissione di atti e di documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali ordinari, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di ogni altro pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato, avviene attraverso il PNR, accessibile all'indirizzo: portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home.do. L'abilitazione dei referenti interni agli uffici del pubblico ministero avviene tramite la Procedura descritta nel medesimo art. 18. L'atto in forma di documento informatico contenente la comunicazione della notizia di reato e gli atti contenenti le note informative successive, rispettano i rispettano i requisiti di cui all'art. 15. Gli allegati, in forma di documento informatico, rispettano i requisiti di cui all'art. 16. Gli atti e gli allegati possono avere una dimensione massima complessiva di 60 Megabyte. Le tipologie di firma ammesse sono CAdES e PAdES. Gli atti e gli allegati sono trasmessi secondo la procedura del PNR. Comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 21) Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4). La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'art. 12, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico. La comunicazione o la notificazione che contiene categorie particolari di dati personali è effettuata per estratto (art. 22). Notificazioni per via telematica a cura degli UNEP (art. 23) Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro, oppure tramite posta elettronica certificata. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli artt. 17, 18 e 19 e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 23. Richiesta di copie di atti e documenti nel procedimento civile (art. 24) Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento da parte dei soggetti non abilitati è disponibile, sul punto di accesso e sul PST, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'art. 16 del Regolamento e dell'art. 23-bis del CAD (art. 25). Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati (art. 26) Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF o PDF/A. Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato (art. 27) Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 15, comma 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella busta telematica di cui all'art. 17. |