Il matrimonio di breve durata può non giustificare l’assegno divorzile

La Redazione
21 Agosto 2024

La durata del vincolo coniugale incide sulla quantificazione dell'assegno di divorzio ex 5 l 898/1970, come confermato dalle Sezioni Unite nel 2018. Tuttavia, è importante sottolineare che la durata del matrimonio non costituisce un elemento determinante per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, a meno che non sussistano circostanze eccezionali in cui non si sia instaurata alcuna forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

I giudici hanno esaminato il complesso rapporto tra una moglie e un marito, uniti in matrimonio per otto mesi, seguiti da una separazione e una riconciliazione di diciassette mesi e mezzo, terminata con un'altra separazione.

Il Tribunale di Perugia aveva riconosciuto un assegno divorzile di 450 euro al mese alla donna, nonostante il suo stato di salute non inficiasse la capacità di lavorare.

La Corte d'appello riduceva l'assegno a 350 euro mensili, sottolineando la mancanza di comunione di vita e la breve durata del matrimonio che non permettevano di riconoscere l'assegno in funzione prettamente compensativa (visto che la ex moglie aveva mantenuto una propria abitazione). Nonostante ciò, l'assegno veniva confermato per motivi assistenziali. Il marito ricorreva per cassazione.

La Cassazione accoglie il ricorso del marito, evidenziando che in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto ex art. 5 l. 898/1970 (come successivamente hanno affermato le S.U. nel 2018) ma non anchesalvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi ‒ sul riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. n. 6164/2015; Cass. n. 7295/2013; Cass. n. 8233/2000). Più di recente ‒ in relazione ad un matrimonio durato sette anni ‒ si è affermato che, attesa la breve durata del matrimonio, «mancava il prerequisito fattuale» per il riconoscimento dell'assegno in questione (Cass. n. 28481/2022).

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