Aiuti di Stato: uno Stato membro può, per ragioni obiettive, riservare a una sola impresa un aiuto volto ad ovviare ai danni derivanti da un evento eccezionale

La Redazione
21 Agosto 2024

Il 23 giugno 2020, l'Austria ha notificato un aiuto di stato, approvato dalla Commissione in quanto ritenuto valido per danni da eventi eccezionali, sotto forma di prestito subordinato convertibile in sovvenzione per una compagnia aerea, a causa dei danni subiti dalla pandemia di Covid-19. Nonostante l'impugnazione della decisione da parte di due compagnie aeree, la Corte ha confermato l'approvazione dell'aiuto emanato sottolineando che uno Stato membro può, per ragioni obiettive, fornire un aiuto ad una singola impresa diretto a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale.

Il 23 giugno 2020 l'Austria ha notificato alla Commissione una misura di aiuto sotto forma di prestito subordinato (convertibile in sovvenzione) di 150 milioni di euro a favore della A. Airlines, che fa parte del gruppo societario L. Tale misura mirava a indennizzare la A. Airlines per i danni risultanti dall'annullamento o dalla riprogrammazione dei suoi voli a causa della pandemia di Covid-19.

Con decisione del 6 luglio 2020 (Decisione C(2020) 4684 final della Commissione, del 6 luglio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57539 - 2020/N- ) la Commissione ha approvato tale aiuto, in quanto aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.   

Due compagnie aeree (R. e L.) hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, senza successo. Con sentenza del 14 luglio 2021, il Tribunale ha respinto il loro ricorso. In particolare, esso ha constatato che l'aiuto in questione, dedotto dalle sovvenzioni concesse, nello stesso contesto, dalla Germania al citato gruppo societario L., non costituisce una sovracompensazione a favore di tale gruppo.

Le due compagnie aree hanno quindi impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sua odierna sentenza, la Corte respinge tale impugnazione e conferma quindi la decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto controverso.

La Corte sottolinea in particolare che uno Stato membro può, per ragioni obiettive, riservare a una sola impresa un aiuto diretto a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale.

Le due compagnie aeree non possono, in sede di impugnazione, mettere in discussione le affermazioni del Tribunale secondo cui le quote di mercato della A. A erano «significativamente più elevate rispetto a quelle della seconda compagnia aerea» e che la A. A. era stata, «in proporzione e per l'ampiezza delle sue attività in Austria, significativamente più colpita dalle restrizioni [imposte nell'ambito della pandemia di Covid-19] di quanto non [lo fosse stata] la compagnia R.».

Il principio di proporzionalità non impone neppure di suddividere gli aiuti tra tutte le vittime dell'evento eccezionale di cui trattasi, proporzionalmente ai danni da esse subiti.

Inoltre, le due compagnie aeree non hanno dimostrato che, per il fatto di essere previsto soltanto a favore della A. A., l'aiuto in questione costituiva un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Infatti, esse non hanno dimostrato che tale aiuto produceva effetti restrittivi che andavano oltre a quelli inerenti a un aiuto di Stato. La scelta della A. A. in quanto unica beneficiaria dell'aiuto in questione è inerente al carattere selettivo di tale aiuto.