Accesso agli atti golden power: consentito solo se la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
20 Agosto 2024
Un consigliere regionale formulava istanza di accesso agli atti a fini difensivi, concernenti la cessione di quote di proprietà di una struttura sanitaria, inclusi gli atti afferenti al mancato esercizio del golden power da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.15 marzo 2012, n. 21, conv., co modif., in legge 11 maggio 2012, n. 56. L'istanza veniva parzialmente accolta, in quanto la Presidenza del Consiglio dei ministri denegava l'accesso documentale, perché le informazioni, i dati e le notizie nei documenti richiesti, afferenti all'esercizio di poteri speciali governativi, non sono ostensibili, ai sensi dell'art. 24, comma 2, l. n. 7 agosto 1990, n. 241, che demanda all'amministrazione l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso. Pertanto, il ricorrente proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a, avanti il T.a.r per il Molise per l'accertamento del diritto di prendere visione degli atti richiesti e l'annullamento del diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché della disciplina regolamentare di individuazione degli atti non ostensibili, di cui all'art. 9, del d.p.r. 25 marzo 2014, n. 86 e all' art. 13 d.p.c.m. 1° agosto 2022, n. 133, ivi richiamata. Il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, ordinando l'ostensione di una serie di documenti nella disponibilità della Regione, mentre declinava la competenza in favore del Tar del Lazio per gli atti delle amministrazioni statali centrali, avanti il quale veniva riassunto il giudizio. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato la correttezza del richiamo normativo dell'amministrazione centrale resistente a fondamento del diniego dell'accesso degli atti in materia di golden power. Infatti, l'art. 2, comma 5, del d.l. 21/2012 indica tra le attività soggette all'esercizio dei poteri speciali governativi, anche la materia “della salute” e non solo, secondo l'assunto del ricorrente, aspetti concernenti la sicurezza nazionale e la difesa. La disposizione legislativa citata trova attuazione con il d. p.r. 25 marzo 2014, n. 86, che all' art. 9, in esecuzione dell' art. 24, comma 2, l. n. 241/1990, disciplina le procedure per l'attivazione dei poteri speciali e il divieto di accesso ai relativi atti, e con il d.p.c.m. 1° agosto 2022, n. 133, che all'art. 13, disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e ribadisce la non accessibilità ai relativi documenti. D'altro canto, il Collegio, ha ritenuto inammissibile la richiesta di accesso documentale ai fini difensivi, in quanto proposta in violazione dell'art. 24, comma 3, l. 241/1990. L'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 consente l'accesso se la “conoscenza [del documento] sia necessaria per curare o per difendere i proprî interessi giuridici”. Invece, osserva il Collegio, nel caso di specie, la richiesta di ostensione è finalizzata esclusivamente all'esercizio delle prerogative politiche del consigliere regionale. Gli atti inerenti al mancato esercizio del golden power non risulterebbero utili per la tutela giuridica propria del ricorrente, anche perché il trasferimento della proprietà della struttura ospedaliera non lede direttamente la sua posizione giuridica soggettiva. Perciò ad avviso del Collegio l'ostensione degli atti richiesti risulterebbe utile solo per effettuare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione statale a vantaggio dell'esercizio della propria funzione d'indirizzo politico nel Consiglio regionale molisano. Ad avviso del Collegio, non può neppure essere ritenuta ammissibile l'istanza di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, perché le informazioni cui il ricorrente chiede di accedere riguardano interessi economici e commerciali di società private di natura strettamente confidenziale che necessitano di riservatezza, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013. Infatti, le imprese, per adempiere agli oneri di notifica preliminare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono compiere un'importante rivelazione dei proprî assetti industriali, anche di quelli segreti, che, ove rese pubbliche, potrebbero ledere le società obbligate alla prenotifica. In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto infondata la domanda e ha respinto il ricorso. |