Competenza funzionale: il TAR Piemonte solleva questione di costituzionalità sulla competenza del TAR Lazio sui provvedimenti in materia di gioco pubblico
27 Agosto 2024
Massima Il TAR Piemonte dubita della legittimità costituzionale della competenza funzionale del TAR Lazio sui provvedimenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, aventi a oggetto giochi pubblici con vincita in denaro, perché aventi carattere prettamente locale e non involgenti criteri e prerogative di ordine nazionale. Il caso La questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Piemonte trae origine da un ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione territoriale con sede in Torino, proposto dal nuovo concessionario di raccolta di gioco in alcune sale bingo, unitamente al titolare della rete per la gestione telematica del gioco, in ordine al mancato avvio del procedimento di annullamento del titolo autorizzativo del precedente concessionario. La controversia fa seguito al precedente esaurimento dei contratti tra il titolare della rete e il vecchio concessionario, accertato in via giurisdizionale dal Tribunale civile di Roma, in esito alla prospettata intenzione del titolare della rete di sostituite gli apparecchi videoterminali collegati alla rete telematica del vecchio concessionario con quelli del nuovo concessionario. I motivi del ricorso avverso il silenzio-inadempimento riguardano, oltre che l'art. 2 della l. 241/1990, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, e la controinteressata si sono costituite in giudizio, eccependo l'incompetenza territoriale del TAR Piemonte in base all'art. 135 c.p.a. La questione Il Collegio ritiene rilevante, per pronunciarsi sulla questione di competenza, sollevare questione di legittimità costituzionale della norma attributiva della competenza, l'art. 135, comma 1, lettera q-quater, ponendo in evidenza che la Corte costituzionale ne ha già annullato la seconda parte, con sentenza 174/2014, che prevedeva la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Il TAR Piemonte evidenzia che la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 13 del codice del processo amministrativo, si pone storicamente quale eccezione rispetto al regime generale, già previsto dalla l. 1034/1971, che attribuisce competenza generale a ciascun TAR, anche per gli atti emanati da organi centrali dello Stato la cui efficacia sia limitata territorialmente alla circoscrizione del singolo Tribunale, nel rispetto di quanto discendente dall'art. 125 della Costituzione. Le soluzioni giuridiche Il TAR Piemonte osserva che la sentenza 174/2014 della Corte costituzionale, nell'annullare la seconda parte della disposizione processuale in esame, ha sottolineato che il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione passa nel caso in esame da uno scrutinio di non manifesta irragionevolezza. Quanto all'art. 125 della Costituzione, il principio del decentramento della giustizia amministrativa rischierebbe, ad avviso del TAR, di essere svuotato di concreto significato se l'attribuzione della competenza al TAR Lazio non fosse rigorosa ossia sganciata da uno scopo legittimo, giustificata da idoneo interesse pubblico ulteriore rispetto alla mera esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza, contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine (dunque spiegabile logicamente) e necessaria rispetto allo scopo. In tal senso, la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità della competenza del TAR Lazio quanto ai provvedimenti emessi dalle questure sulla materia in questione. Il TAR prospetta dunque analoga soluzione per la materia del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio delle case da gioco e, segnatamente, la violazione degli articoli 3, 25, 111 e 125 della Costituzione nonché, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 76 per eccesso di delega. Osservazioni Nella precedente sentenza 174/2014 la Corte costituzionale ha osservato che l'articolo 125 fissa un principio di articolazione territoriale della giustizia amministrativa e che la questura è un'autorità periferica, incidendo perciò i relativi provvedimenti su interessi di natura esclusivamente locale. La Corte ha aggiunto tuttavia che i provvedimenti della questura “possono presentare profili di connessione con atti di autorità centrali (e in particolare con quelli emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsti dalla prima parte della stessa lettera q-quater dell'art. 135, comma 1)”. Sempre secondo la citata sentenza, i provvedimenti della questura non afferiscono inoltre all'esercizio di poteri emergenziali o straordinari né concernono un peculiare status dei destinatari dei provvedimenti, meritevole di un diverso trattamento. Si osserva che gli atti impugnati, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbero dovuti rientrare nella competenza del TAR Lazio, nel presupposto che “rivestirebbero anche un rilievo nazionale ed europeo, in funzione dell'esigenza di contrasto delle infiltrazioni criminali in un settore particolarmente permeabile a tale rischio, ciò che giustifica pienamente la deroga agli ordinari criteri di distribuzione della competenza”. |