Diritto alla pensione di reversibilità per l’unito civile e il figlio della coppia omosex

La Redazione
28 Agosto 2024

La S. C. rimette alle sezioni unite la complessa questione relativa alla tutela spettante partner superstite e al minore anche dopo la morte del genitore intenzionale con riferimento al trattamento pensionistico.

La vicenda giuridica ruota attorno alla relazione tra i signori L.D.M. e D.C., una coppia che vive insieme e ha un figlio concepito tramite fecondazione assistita. Dopo il matrimonio contratto a New York, la morte di D.C. porta alle richieste di pensione indiretta da parte di L.D.M., inizialmente rifiutate dal Tribunale di Milano ma successivamente accolte dalla Corte d'appello di Milano. Quest'ultima riconosce il diritto di L.D.M. e del figlio alla pensione retroattiva, evidenziando l'importanza di un trattamento paritario per le coppie omosessuali e la protezione degli interessi ereditari del minore. Conseguentemente, l'INPS ricorre per cassazione, contro la sentenza della Corte d'appello di Milano.

Il ricorso principale dell'INPS si articola in due motivi. Con il primo motivo, l'INPS afferma la violazione di leggi specifiche riguardanti l'attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale, sostenendo che la legge del 2016 non dovrebbe operare retroattivamente. Con il secondo motivo, l'INPS contesta il riconoscimento della pensione indiretta a un minore nato da maternità surrogata, sottolineando l'importanza del rispetto dell'ordine pubblico.

Il signor L. D. M. replica e presenta un ricorso incidentale, sostenendo che le argomentazioni dell'INPS sono infondate.

La Corte, richiamando suoi precedenti, ha affermato che la legge non consente il riconoscimento della pensione di reversibilità a un superstite precedentemente convivente con una persona dello stesso sesso deceduta. Sottolinea come non sia possibile una applicazione retroattiva della legge del 2016 in una vicenda svoltasi interamente ed esauritasi (con il decesso del partner) prima dell'entrata in vigore della stessa legge, con l'effetto che la relazione personale è configurabile come convivenza di fatto; né, sarebbe possibile una operazione ermeneutica orientata a rimuovere gli effetti di quella che è denunciata come discriminazione, mediante il riconoscimento del trattamento previdenziale mancato, ai fini del ripristino in forma specifica della parità di trattamento (con le coppie eterosessuali), in thesi, violata. Entrambe le opzioni non sono percorribili.

La Corte nella pronuncia in questione affrontando tematiche dibattute che coinvolgono l'interpretazione del diritto vigente in relazione alla disciplina intertemporale stabilita dalla legge n. 76/2016, in particolare riguardo alla tutela dei figli nati da maternità surrogata e alla tutela antidiscriminatoria, sottolinea l'importanza di conciliare i diritti previdenziali individuali con le formazioni sociali, richiamando la necessità di certezza e sostenibilità del sistema previdenziale pubblico. Per la delicatezza del tema, la controversia viene rimessa alle Sezioni Unite.

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