Appalto d'opera e mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente

La Redazione
25 Settembre 2024

La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di appalto d'opera in base al quale l'appaltatore non può pretendere il pagamento per un lavoro svolto se non dimostra di averlo eseguito correttamente e completamente, secondo quanto previsto dal contratto e dalle buone pratiche del settore. 

Principio di diritto - Cass. 23 settembre 2024 n. 25410
"L'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa."

È quanto affermato dalla Cassazione in esito ad una controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo relativo ad un contratto d'appalto. Riepiloghiamo di seguito la fattispecie.

Caso concreto
  • Tra Tizio (committente) e Caio (appaltatore) viene stipulato un contratto per la fornitura e messa in opera di piante ornamentali.
  • Tizio contesta l'inesatta esecuzione del lavoro e chiede la restituzione dell'acconto pagato, ma Caio chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo.
  • Tizio si oppone sostenendo che le prestazioni non erano state eseguite.
  • Il Tribunale accoglie l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando le domande di entrambe le parti.
  • L'appaltatore Caio impugna la sentenza davanti alla corte d'appello che riforma parzialmente la sentenza, condannando il committente Tizio al pagamento di una parte del compenso.
  • La Corte d'appello motiva la sua decisione sostenendo che: i) il contratto si sarebbe risolto consensualmente; ii) non era chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali; iii) in assenza di prova di colpa dell'appaltatore, il committente deve pagare per le opere eseguite.
  • Il committente propone così ricorso in Cassazione, che viene accolto.

Secondo la Cassazione, la Corte d'appello, pur avendo ritenuto non chiaro il contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, ha apoditticamente affermato che non vi fosse la prova del comportamento colpevole dell'appaltatore, condannando, così, il committente al pagamento delle prestazioni eseguite dall'appaltatore. 

Ciò, per di più, è in contrasto con il principio generale che regola il contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.

In base a quanto già affermato dalle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. SU 30 ottobre 2001 n. 13533).

L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. 13 febbraio 2008 n. 3472).

La conseguenza è che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso concreto, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che alcune piante non erano attecchite.

A fronte di tale contestazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell'appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.

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