Deposito telematico dell’atto di nomina e omessa regolamentazione del fascicolo informatico

02 Settembre 2024

A seguito del deposito dell'atto di nomina tramite il portale telematico, il difensore è legittimato all'esercizio delle facoltà difensive, senza che sia necessario attendere l'autorizzazione dell'autorità procedente.

[Il presente contributo fa riferimento al contesto antecedente la pubblicazione delle specifiche tecniche del 7 agosto 2024 – n.d.r.]

Con l'impugnazione di legittimità, l'imputato ha sostenuto che l'omessa, tempestiva, autorizzazione della Corte di Appello, finalizzata a prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo informatico (ex art. 111-ter c.p.p.), avrebbe precluso al difensore di fiducia, in precedenza nominato con atto depositato con modalità telematica, la trasmissione delle conclusioni scritte in tempo per l'udienza.

Pertanto, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul regime di operatività sia del deposito telematico (ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.) e sia dei fascicoli informatici (ai sensi dell'art. 111-ter c.p.p.).

Il decisum in commento ha illustrato l'efficacia temporale delle summenzionate disposizioni introdotte a seguito dell'adozione del d.lgs. n. 150/2022, la cui operatività è stata differita, ai sensi dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022, «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti […] ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». 

In relazione al deposito telematico (ex art. 111-bis c.p.p.), al momento della pendenza del giudizio di appello era in vigore il decreto ministeriale del 4 luglio 2023 – poi abrogato dall'adozione del successivo decreto ministeriale n. 217/2023 – che ampliava il catalogo degli atti (tra cui la nomina) che dovevano essere depositati tramite l'utilizzo del summenzionato portale.

Quanto, invece, ai «fascicoli informatici» (di cui all'art. 111-ter) il legislatore non ha dato ancora attuazione alle norme che ne regolano la formazione e la consultazione.

Occorre, comunque, evidenziare che gli atti e i documenti s'intendono validamente depositati sul portale telematico a seguito dell'avvenuta trasmissione della «ricevuta di accettazione» generata automaticamente dal sistema, senza alcuna successiva autorizzazione dell'autorità procedente.

Qualora fossero riscontrante una o più inesattezze tra gli elementi identificativi richiesti dal portale, l'atto viene «rifiutato» e l'errore riportato nel testo della ricevuta che il difensore visualizza sul portale.   

Con circiolare del 9 febbraio 2024 Ministero ha individuato le seguenti, tassative, ipotesi per cui l'atto può essere rifiutato: «difensore non costituito»; «numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto»; «nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto»; «ufficio destinatario errato».

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha correttamente evidenziato che il rituale deposito dell'atto di nomina tramite il portale già abilita il difensore al legittimo esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, indipendentemente da un eventuale, successivo, provvedimento di «accoglimento» evidentemente non contemplato da alcuna disposizione.

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