PPT: nuove specifiche tecniche per i depositi telematici
03 Settembre 2024
Introduzione È in primis necessario occuparsi delle disposizioni relative ai portali di deposito nell'ambito penale che, oggi, sono regolati dagli artt. 18 e 19 delle specifiche tecniche in parola. Come è noto, il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, aveva apportato numerose modifiche al d.m. n. 44/2011, provvedimento – quest'ultimo – che regola da sempre i depositi telematici nell'ambito dei giudizi civili e penali, ed aveva in particolare introdotto l'art. 7-bis, volto a regolare le comunicazioni telematiche fra soggetti interni al procedimento e fra soggetti esterni e interni allo stesso. Il Portale delle Notizie di Reato Il decreto n. 217/2023, entrato in vigore nel gennaio 2024, aveva non solo regolarizzato e riorganizzato le disposizioni relative al c.d. PDP (Portale dei Depositi Penali), ma aveva anche introdotto un nuovo canale di comunicazione interno fra i vari organi di polizia giudiziaria e le procure; tale canale - denominato PNR (Portale delle Notizie di Reato) - ha oggi trovato attuazione grazie all'art. 18 delle nuove specifiche tecniche ministeriali. Tale articolo specifica che la trasmissione di atti e di documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali ordinari, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di ogni altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, debba avvenire attraverso il PNR ciò a seguito di specifica abilitazione concessa dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati). Le successive disposizioni di tale articolo – di scarso interesse per i lettori di questo focus – riguardano le modalità di accreditamento degli addetti alle comunicazioni e la modalità di trasmissione della documentazione da un ufficio giudiziario all'altro. Le novità per il Portale dei Depositi Penali Di maggiore e specifico interesse, invece, riveste l'art. 19 delle specifiche tecniche in parole, che fornisce – al fine – piena attuazione alla trasmissione dii atti e documenti attraverso il c.d. “PDP” (Portale dei Depositi Penali). Tralasciando i riferimenti alla normativa sperimentale introdotta in periodo COVID, il PDP viene ufficialmente regolamentato con l'introduzione dell'art. 87 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedendo – originariamente – l'obbligo di deposito telematico delle seguenti tipologie di atto: * richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3 c.p.p.; * opposizione alla richiesta di archiviazione; * denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.; * querela di cui all'art. 336 c.p.p.; * nonché della nomina del difensore; * rinuncia o revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p. Il deposito telematico de quo, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 4 luglio 2023, viene esteso alla maggior parte – se non alla quasi totalità – degli atti penali depositabili dai difensori. L'obbligo de quo è stato però - ab origine - “calmierato” dal disposto dell'art. 87-bis del medesimo d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto la possibilità di trasmissione via PEC degli atti penali de quibus. L'incipit di detto articolo, nello specifico, prevede: “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art. 87, comma 6-bis e da quelli individuati ai sensi del comma 6-terdel medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.” Orbene, pur essendo stata apportata la modifica regolamentare al d.m. n. 44/2011 (come sostanzialmente richiesto dal sopracitato art. 87) con l'introduzione dell'art. 7-bis, citato in apertura di questo contributo, non erano di fatto mai state emanate le specifiche tecniche regolamentari per il deposito su PDP, lasciando – quindi – a tutti i difensori la possibilità di depositare tramite PEC e non via PDP (almeno per tutti gli atti non espressamente previsti dall'art. 87 e sopra citati in elenco). Conclusione. Il difficile coordinamento normativo Con l'emanazione delle nuove specifiche tecniche, oggi in commento, e – in particolare – con l'introduzione dell'art. 19 delle stesse, si è di fatto dato esecuzione al disposto dell'art. 87; da ciò si potrebbe dedurre che – a decorrere dal 30 settembre 2024 – non possa più essere utilizzato il canale PEC per i depositi penali telematici, tale interpretazione deve – però – essere analizzata più attentamente e, in particolare, alla luce di due importanti elementi normativi: In primis vi è da sottolineare come, con il decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (già citato in apertura) si sia espressamente previsto – all'art. 3 comma 4 – come “[…] il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis del codice di procedura penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1: a) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) negli uffici della procura generale presso la Corte di appello, della Corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025.” Tale norma, quindi, sposterebbe il termine di applicazione generalizzato dell'utilizzo del PDP al 1° gennaio 2025 per i procedimenti di primo grado e al 20 giugno 2025 per quelli di grado successivo. Rispetto a tale ricostruzione, però, si potrebbe eccepire che le disposizioni di un decreto ministeriale – per i principi generali della gerarchia delle fonti – non siano in grado di derogare a un atto avente forza di legge come il d.lgs. n. 150/2022. Rispetto a quanto riportato al punto precedente, però, si deve ulteriormente sottolineare come – in realtà – l'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 (che oggi godrebbe di piena attuazione in virtù delle specifiche tecniche emanate nel mese di agosto 2024) non sancisca un generale obbligo di deposito telematico tramite PDP ma unicamente – al comma 6-bis – degli atti espressamente previsti nell'articolo in parola ed elencati nella parte precedente di questo contributo. Gli ulteriori atti previsti dal decreto 4 luglio 2023 (che costituiscono la quasi totalità degli atti depositabili dai difensori in ambito penale), invece, vengono introdotti in attuazione dell'art. 87 comma 6-ter del sopracitato decreto legislativo, creando – però – un vero e proprio problema interpretativo causato dal mancato coordinamento letterale delle norme. Vediamolo nello specifico: mentre l'art. 87 comma 6-terstabilisce che “con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis”; l'art. 1 del decreto 4 luglio 2023 recita: “il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87 comma 6-ter”. Concludendo sul punto, quindi, da un lato il comma 6-ter consente e non obbliga al deposito telematico tramite PDP, mentre l'art. 1 del decreto ministeriale utilizza l'accezione “avviene esclusivamente mediante deposito […]". Ad avviso di chi scrive, sempre in virtù dei principi generali dell'ordinamento legati alla gerarchia delle fonti, non si potrà ritenere obbligatorio - a decorrere dal 30 settembre 2024 - il deposito generalizzato tramite PDP in ambito penale, posto che anche qualora si ritenesse non operante la proroga di cui al precedente punto 1), introdotta con il decreto 29 dicembre 2023, n. 217, in ogni caso prevarrebbe la facoltatività dell'utilizzo del PDP prevista dal comma 6-ter del d.lgs. n. 150/2022. L'art. 19 di cui sopra, poi, prevede che nel procedimento penale atti e documenti siano trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante il PDP, accessibile dal PST all'indirizzo pst.giustizia.it, precisando che nel caso di deposito di una nomina presso la Procura della Repubblica, il deposito stesso debba essere accompagnato da un c.d. atto abilitante, ciò – però – qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415-bis c.p.p. A seguito della trasmissione dell'atto al PDP, il sistema provvederà all'emissione di una ricevuta di accettazione del deposito contenente:
Tale ricevuta sarà scaricabile in formato PDF dal medesimo portale. Elemento importante relativo alla fase di accettazione del deposito, è riportato nella parte successiva dell'art. 19 che, oggi, prevede la verifica e l'accettazione automatica di tutti gli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi sia corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP e i dati di registro del procedimento penale. Questo permetterà di velocizzare le procedure di trasmissione degli atti, eliminando la fase di intervento da parte degli operatori di segreteria e di cancelleria. Tralasciando le varie disposizioni tecniche relative allo stato del deposito e alle tipologie di errore generato lato segreteria, si precisa infine che la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 60 megabyte per singolo file, fino ad un massimo di 600 megabyte per l'intero deposito. |