Rapporto di lavoro pubblico: dalla violazione della disciplina sull’incompatibilità discende l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18 Stat. lav.?
03 Settembre 2024
In caso di accertata illegittimità del provvedimento di decadenza per lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico, è possibile ottenere il risarcimento? La disciplina dell'incompatibilità prevista dal d.P.R. n. 3 del 1957, artt. 60 ss. prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Nel caso in cui venga accertata l'illegittimità del provvedimento di decadenza è parificabile, quanto agli effetti, alla illegittimità del licenziamento, con la conseguenza che al lavoratore che venga ingiustamente dichiarato decaduto spetta il risarcimento del danno secondo i parametri dell'art. 18 Stat. Lav., in forza del rinvio operato dall'art. 51, co. 2, D.lgs. n. 165/2001, dovendosi anche commisurare il risarcimento del danno non al solo trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo recesso dal rapporto. Ciò in quanto nel caso di recesso per sopravvenuta incompatibilità, la fattispecie, stante anche il suo operare in seguito a diffida, può accostarsi a quella del recesso per ragioni oggettive, in quanto riconducibile ad un'iniziativa datoriale e determinato, come effetto ultimo, la cessazione del rapporto di lavoro. |