Sanzionato il privato che sbircia fuori casa con i suoi sistemi tecnologici
02 Settembre 2024
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 304 del 23 maggio 2024. La polizia locale di San Benedetto del Tronto ha accertato il posizionamento di tre telecamere private puntate sulle strade e per questo motivo ha inoltrato una segnalazione all'Autorità che ha avviato un'istruttoria. Molto interessanti le argomentazioni con cui il collegio di Piazza Venezia è arrivato ad applicare una sanzione. In via generale, specifica il provvedimento, «si osserva che, in base all'art. 2, par. 2 del regolamento, quando il trattamento è effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, non trovano applicazione le disposizioni del regolamento. A tal proposito, il considerando n. 18 del regolamento specifica che si considera attività a carattere esclusivamente personale o domestico quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un'attività commerciale o professionale. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall'ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò a condizione che l'ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni, luoghi aperti al pubblico, o aree di pertinenza di terzi. In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un'idonea base giuridica. Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione. In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010». Nel caso sottoposto all'esame del collegio, sulla base dell'accertamento effettuato dalla polizia locale «è emerso che l'impianto di videosorveglianza installato dal sig. (omissis) era attivo e funzionante al momento del controllo e che era idoneo a riprendere anche aree ulteriori, rispetto a quelle di propria esclusiva pertinenza e, in particolare, le parti di strada pubblica prospicienti l'ingresso dell'esercizio commerciale denominato (omissis). Essendo le riprese delle telecamere dirette verso l'esterno della sfera privata della persona che procede al trattamento dei dati, esse determinano un trattamento di dati personali che non può essere considerato fuori dall'ambito di applicazione del regolamento ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento, come chiarito dalla Corte di Giustizia. Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l'angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti, nella prospettiva, tuttavia, che un minimo coinvolgimento in prossimità degli accessi può ritenersi ammissibile. In casi eccezionali, in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente gli ingressi e le finestre della propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. In questi casi è tuttavia necessario che l'entità e l'attualità della minaccia siano adeguatamente documentate. Non è comunque mai ammissibile la ripresa di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza o la ripresa di aree di pertinenza di terzi. Nei casi in cui sussistano motivate ragioni per una limitata estensione delle riprese anche ad aree pubbliche o comuni, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019 citate e nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Ove sia accertato che le telecamere riprendono aree ulteriori rispetto a quelle di pertinenza, in assenza dei sopra citati presupposti o degli adempimenti previsti dalle disposizioni, il trattamento che ne deriva risulterebbe illecito, con conseguente applicazione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori da parte dell'Autorità. A questo riguardo, nel corso del procedimento, seppure la parte abbia fornito elementi in ordine a una situazione di disagio prodotto dal comportamento di persone che frequentano un locale situato di fronte alla propria abitazione, gli stessi non appaiono idonei, di per sé, a legittimare una ripresa costante di aree pubbliche soggette al passaggio di persone, al di là di quelle immediatamente prossime gli accessi dell'abitazione del sig. (omissis)». Fonte: (Diritto e Giustizia) |