Riforma dello Statuto della CGUE: dal 1º settembre in vigore le modifiche alle norme che innovano e semplificano i procedimenti dinanzi alla CGUE e al Tribunale UE

La Redazione
03 Settembre 2024

La Corte di giustizia e il Tribunale hanno modificato i rispettivi regolamenti di procedura al fine di attuare le modifiche dello Statuto della CGUE decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 e pubblicate nella GUUE il 12 agosto 2024. Così, dal 1º settembre entrano in vigore le modifiche sostanziali delle norme di procedura della CGUE e del Tribunale che innovano e semplificano i procedimenti dinanzi ai due organi giurisdizionali.

La Corte di giustizia e il Tribunale hanno modificato i rispettivi regolamenti di procedura al fine di attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. Allo stesso tempo, le nuove norme innovano e semplificano i procedimenti dinanzi ai due organi giurisdizionali. I progetti di modifiche, presentati, rispettivamente, dalla Corte e dal Tribunale, sono stati approvati dal Consiglio dell'Unione europea nel mese di giugno prima di essere formalmente adottati da ciascun organo giurisdizionale nel mese di luglio. Inoltre, la Corte ha adottato una nuova versione delle istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi ad essa, e il Tribunale ha adottato una nuova versione delle norme pratiche di esecuzione del suo regolamento di procedura.

Attuazione delle modifiche dello Statuto

Una parte delle nuove norme mira ad attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta, in particolare, delle disposizioni necessarie per consentire il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, applicabile a partire dal 1º ottobre 2024.

Le modifiche del regolamento di procedura della Corte precisano, anzitutto, le modalità del trattamento iniziale delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte al fine di determinare il giudice competente a esaminarle. Inoltre, esse introducono le disposizioni necessarie per garantire un trattamento rapido delle domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale alla Corte con la motivazione che queste ultime richiedono una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione.

Infine, tali modifiche prevedono le modalità di pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati nei procedimenti pregiudiziali che saranno decisi a partire dal 1º settembre 2024, salvo obiezioni da parte di uno di questi ultimi. Le nuove istruzioni pratiche alle parti contengono precisazioni sulle modalità di presentazione di tali obiezioni.

Le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale vertono, in primo luogo, su taluni aspetti riguardanti la struttura e l'organizzazione del Tribunale. In particolare, esse prevedono la costituzione di una sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione di quindici giudici, la quale sarà composta di nove giudici e sarà presieduta dal vicepresidente del Tribunale.

Le domande di pronuncia pregiudiziale saranno attribuite a sezioni specificamente incaricate di conoscere di tali cause che si riuniscono con cinque giudici, fatta salva la possibilità di rinviarle a un altro collegio giudicante, a seconda della difficoltà e dell'importanza della causa. I giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale nelle cause pregiudiziali e quelli chiamati a sostituirli in caso di impedimento sono eletti dal Tribunale e assistono il collegio giudicante competente in ciascuna causa pregiudiziale, sul modello della partecipazione degli avvocati generali ai procedimenti dinanzi alla Corte.

In secondo luogo, nuove norme prevedono le modalità secondo le quali le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte saranno trattate dal Tribunale. Per offrire ai giudici nazionali, nonché agli interessati, le stesse garanzie applicate dalla Corte, il Tribunale ha ripreso le disposizioni del regolamento di procedura della Corte applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale, fatti salvi taluni adeguamenti volti a preservare la coerenza globale delle norme di procedura che si applicano al Tribunale. Analogamente, per quanto riguarda il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, le nuove norme pratiche di esecuzione si ispirano ampiamente alla prassi della Corte.

Altre modifiche delle norme di procedura

Altre norme non sono collegate alle modifiche dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e mirano a migliorare, semplificare e aggiornare le modalità seguite dalla Corte di giustizia e dal Tribunale nel trattamento delle cause di loro competenza.

Per quanto concerne il regolamento di procedura della Corte, alcune nuove disposizioni, che mirano a tener conto dell'esperienza acquisita durante la crisi sanitaria, prevedono espressamente la possibilità, per le parti o i loro rappresentanti, di partecipare alle udienze in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni giuridiche e tecniche precisate nelle istruzioni pratiche alle parti. Sono state inoltre precisate le norme relative alla protezione dei dati personali, nonché alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali.

Riguardo, infine, alla trasmissione delle udienze della Corte, che contribuisce alla trasparenza e all'accessibilità della giustizia, le modalità già applicate per le udienze di discussione della Grande Sezione e per le udienze riguardanti la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, sono adesso enunciate in una nuova disposizione.

Le nuove istruzioni pratiche alle parti adottate dalla Corte tengono conto delle modifiche del regolamento di procedura della Corte e forniscono ulteriori chiarimenti su varie questioni pratiche relative alla fase scritta o orale del procedimento.

Le altre modifiche del regolamento di procedura del Tribunale vertono in particolare sui seguenti punti:

- Soppressione dei diritti di cancelleria per gli estratti del registro presso la cancelleria, per le copie degli atti processuali, nonché per le copie conformi delle ordinanze e delle sentenze;

- Aggiornamento delle norme relative alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali;

- Possibilità di procedere con una semplice decisione per adottare misure procedurali che richiedevano finora l'emanazione di un'ordinanza (riapertura della fase orale e riunione di cause in assenza di domanda di trattamento riservato);

- Limitazione del termine per introdurre un adattamento del ricorso qualora un atto di cui si chiede l'annullamento sia sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto;

- Possibilità di adottare direttamente un mezzo istruttorio per chiedere informazioni o la produzione di un documento senza la previa adozione di una misura di organizzazione del procedimento;

- Precisazione e razionalizzazione delle norme relative all'attribuzione a un collegio giudicante delle domande accessorie (rettifica, omessa pronuncia, opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, opposizione di terzo, interpretazione, revocazione, contestazione sulle spese);

- Trasmissione delle udienze del Tribunale, che potrà avvenire solo dopo l'entrata in vigore di una decisione di attuazione.

Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu

Le nuove norme pratiche di esecuzione adottate dal Tribunale spiegano e precisano le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il trattamento riservato di taluni dati nei ricorsi diretti, la presentazione degli atti processuali e dei loro allegati, nonché la partecipazione alle udienze, compresa quella in videoconferenza.

Le nuove norme di procedura, che entrano in vigore il 1º settembre 2024, nonché le versioni consolidate dello Statuto e dei regolamenti di procedura delle due autorità giurisdizionali, sono accessibili sul sito Curia nelle rubriche Corte/Il procedimento e Tribunale/Il procedimento.