Gestione indiretta del bilancio dell'UE: esclusa se l’ente esecutore dei fondi derivanti dal bilancio unionale non è riconosciuto come organizzazione internazionale

La Redazione
04 Settembre 2024

Con le sentenze del 4 settembre 2024 (T-381/15 e T-509/2), il Tribunale dell'UE, ha confermato la decisione della Commissione UE riguardante la gestione indiretta del bilancio dell'Unione che ha negato il riconoscimento dello status di  organizzazione internazionale ad una società alla quale era stata originariamente affidata la  gestione – in collaborazione dagli Stati membri – di alcuni fondi di cooperazione allo sviluppo. Secondo il Tribunale, alla luce del  diritto internazionale, i firmatari della risoluzione del 1994 con la quale è stata fondata tale entità non hanno inteso istituire un'organizzazione internazionale.

Nel 2013 la Commissione europea ha affidato all'entità I.M.G. la gestione di alcuni fondi di cooperazione allo sviluppo conformemente alla modalità detta della «gestione congiunta», divenuta «gestione indiretta». Tale modalità prevista dalla regolamentazione finanziaria dell'Unione consente alle organizzazioni internazionali di dare esecuzione a fondi provenienti dal bilancio dell'Unione europea. Orbene, il 16 dicembre 2014 la Commissione ha sospeso i suoi rapporti con l'IMG a causa dei dubbi sullo status di organizzazione internazionale di tale entità e, con decisione dell'8 maggio 2015, le ha comunicato la sua intenzione di non concludere più con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta, fino a quando il suo status giuridico non fosse definitivamente chiarito.

Dal 2015, l'IMG ha contestato le decisioni della Commissione del 16 dicembre 2014 e dell'8 maggio 2015 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e alla Corte di giustizia, dando luogo a vari anni di procedimenti giudiziari. In particolare, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di tali decisioni, la Commissione ha adottato, l'8 giugno 2021, una nuova decisione che rifiuta di riconoscere lo status di organizzazione internazionale della IMG con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014. L'IMG contesta quest'ultima decisione e chiede il risarcimento dei danni materiali e morali che ne sarebbero derivati, nonché del danno finanziario che essa imputa alla decisione dell'8 maggio 2015.

Nella sentenza T-509/21, il Tribunale dichiara che giustamente la Commissione non ha riconosciuto tale entità come avente lo status di organizzazione internazionale con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014 e respinge le domande dell'IMG. È vero che esso ritiene che la risoluzione del 25 novembre 1994, con la quale l'IMG è stata fondata, costituisca un accordo internazionale. Tuttavia, esso ritiene che non sia inficiata da errore di diritto né da errore manifesto di valutazione la constatazione della Commissione secondo cui i firmatari di tale atto avevano avuto l'intenzione di istituire non già un'organizzazione internazionale, bensì un meccanismo facoltativo e temporaneo di finanziamento congiunto. Il Tribunale conferma inoltre l'analisi della Commissione secondo cui la prassi successiva degli Stati firmatari della risoluzione del 25 novembre 1994 e degli Stati che sono membri dell'IMG non attestava un riconoscimento ampio e chiaro dello status di organizzazione internazionale dell'IMG da parte di tali Stati e delle organizzazioni internazionali che ne sarebbero a loro volta membri.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno finanziario corrispondente alla perdita di opportunità di ottenere l'attribuzione di un accordo di delega secondo la modalità della gestione indiretta a causa dell'illegittimità della decisione dell'8 maggio 2015, il Tribunale dichiara, nella sentenza T-381/15, che, qualora la Commissione rifiuti illegittimamente di concludere un accordo di delega secondo tale modalità con un'organizzazione internazionale, è possibile che l'organizzazione interessata subisca, per tale motivo, un danno corrispondente all'occasione perduta di ottenere l'attribuzione di tale delega.

Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, esso constata che il motivo dell'annullamento della decisione dell'8 maggio 2015, ossia la violazione dell'obbligo di diligenza che incombeva alla Commissione, non comportava alcun obbligo per tale istituzione di riconoscere all'IMG lo status di organizzazione internazionale.

Dall'altro lato, il Tribunale dichiara, in conseguenza della constatazione, nella causa T-509/21, della legittimità della decisione retroattiva dell'8 giugno 2021, che l'IMG non possedeva, tra il 2015 e il 2021, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell'Unione, cosicché tale entità non disponeva, durante tale periodo, della minima possibilità di proseguire l'esecuzione del bilancio dell'Unione secondo la modalità della gestione indiretta.

Di conseguenza, il Tribunale respinge le domande di annullamento e di risarcimento presentate dall'IMG.