Concentrazioni prive di dimensione europea: illegittimo l’esame della Commissione di progetti di autorità antitrust UE, se non competenti in base alla legge nazionale
03 Settembre 2024
Il 21 settembre 2020 G., una società americana che sviluppa test ematici per la diagnosi precoce dei tumori, ed I., una società americana specializzata nelle soluzioni di analisi genetica, hanno reso pubblico un progetto diretto all'acquisizione del controllo esclusivo della società G. da parte della società I. La concentrazione, non avendo dimensione europea, in particolare per il fatto che la società G. non realizzava alcun fatturato né nell'Unione europea né in altre parti del mondo, non è stata notificata alla Commissione. Inoltre, non è stata notificata neanche negli Stati membri o negli Stati parti dell'accordo dello Spazio economico europeo (SEE), in quanto non raggiungeva le soglie nazionali rilevanti. A seguito di una denuncia relativa a tale concentrazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentarle, conformemente al regolamento sulle concentrazioni (Art. 22 regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese), le loro eventuali richieste affinché esaminasse comunque tale progetto, in quanto quest'ultimo avrebbe potuto pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e minacciare di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel loro territorio. La Commissione ha ricevuto una richiesta in tal senso dall'autorità francese garante della concorrenza, alla quale si sono unite anche le autorità della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei Paesi Bassi. Con sentenza del 13 luglio 2022, T-227/21, il Tribunale ha respinto il ricorso della società I. avverso le decisioni con cui la Commissione ha accolto la richiesta principale e le richieste di riunione. Le società I. e G. hanno proposto entrambe ricorso contro tale sentenza. La Corte annulla la sentenza del Tribunale e le decisioni controverse della Commissione. Essa ritiene che erroneamente il Tribunale sia giunto alla conclusione che l'interpretazione letterale, storica, contestuale e teleologica del regolamento sulle concentrazioni consentiva alle autorità nazionali garanti della concorrenza di richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non soltanto non è di dimensione europea, ma, in aggiunta, sfugge alla loro competenza in materia di controllo, perché non raggiunge le soglie nazionali applicabili. In particolare, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che tale regolamento prevede un «meccanismo correttivo» volto a consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni aventi effetti significativi sulla struttura della concorrenza nell'Unione. Secondo la Corte, l'interpretazione del Tribunale rischia di rompere l'equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti da detto regolamento. A tal riguardo, la Corte rileva che le soglie fissate per definire se un'operazione debba o meno essere notificata costituiscono una garanzia importante di prevedibilità e di certezza del diritto per le imprese interessate. Esse devono poter facilmente stabilire se il loro progetto di operazione debba essere oggetto di un esame preliminare e, in caso affermativo, da parte di quale autorità e a quali requisiti procedurali. |